Cassazione Civile, Ordinanza n. 35604/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata stipula di un contratto di appalto per il secondo lotto dei lavori di completamento di un campo sportivo comunale. La parte attrice sosteneva che il consiglio comunale avesse disposto l'affidamento a trattativa privata dell'intervento alla sua A.T.I.; lamentava poi che, nonostante i successivi atti amministrativi, il contratto non fosse stato tempestivamente stipulato e chiedeva il risarcimento dei danni per mancata conclusione del contratto. In appello e poi in cassazione ha dedotto, tra l'altro: nullità della sentenza di primo grado per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per errata considerazione delle conclusioni; omessa pronuncia su alcune censure; rilievo della rinuncia alla sentenza intervenuta in altro giudizio riunito; responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della P.A. per il ritardo nella stipula, in relazione alla disciplina dell'affidamento a trattativa privata e ai termini procedimentali. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto; gli altri intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, in larga parte, si limitassero a riproporre censure già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi sostanzialmente non motivi. Ha inoltre escluso che la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni in primo grado determinasse di per sé nullità della decisione, in assenza di una concreta omissione di pronuncia o di motivazione su domande o eccezioni. Quanto alla rinuncia alla sentenza, ha osservato che l'individuazione dell'oggetto della rinuncia è apprezzamento di fatto insindacabile se adeguatamente motivato. Infine, ha confermato l'esclusione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della P.A., rilevando che il ritardo era stato ricondotto a un iter procedimentale complesso e che non era stata dimostrata una condotta antigiuridica lesiva dell'affidamento dell'impresa. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità al Comune di Brolo; nessuna statuizione sulle spese nei confronti degli intimati non costituiti.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, lett. f), l.r. Sicilia n. 21/1985
richiamato come base normativa dell'affidamento dei lavori a trattativa privata, ma la Corte non ne trae un diverso esito decisorio rispetto alla mancanza di responsabilità della P.A.
art. 4 d.P.R. n. 1063/1962
i termini previsti non sono qualificati come perentori
art. 53 l. n. 142/1990
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento del motivo
richiamato in relazione alla doglianza sulle spese e sulla loro compensazione
la Corte esclude che vi sia stata omissione di pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni non invalida la sentenza se non incide concretamente sull'attività decisoria
richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, senza accoglimento
richiamato per fondare la pretesa responsabilità precontrattuale, esclusa dalla Corte
richiamato per la pretesa responsabilità aquiliana, esclusa per difetto di prova di una condotta antigiuridica
richiamati nella censura sulla deliberazione della decisione e sulla struttura della pronuncia
richiamato in relazione alla rinuncia al giudizio/sentenza e alle conseguenze sulle spese
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso che si limita a riproporre tesi difensive già respinte integra un "non motivo" inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati, senza eccessivo formalismo ma con sufficiente specificità
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ritiene insussistenti i vizi dedotti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riprodurre le medesime censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo si risolve in un "non motivo" inammissibile.
- La mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza di primo grado costituisce, di regola, una mera irregolarità formale; diventa vizio rilevante solo se ha concretamente inciso sull'attività decisoria, provocando omissione di pronuncia o difetto di motivazione su domande o eccezioni decisive.
- L'identificazione dell'oggetto della rinuncia intervenuta nel corso del giudizio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e logica.
- Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non integra, di per sé, un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., salvo che la motivazione presenti un'anomalia radicale costituzionalmente rilevante.
- Per affermare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della pubblica amministrazione per ritardo nella stipula di un contratto occorre allegare e provare una condotta antigiuridica concreta e lesiva dell'affidamento del privato; la mera protrazione di un iter procedimentale complesso non basta.
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