Cassazione Civile, Ordinanza n. 01615/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di ricavi non dichiarati sulla base di numerose movimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti intestati alla contribuente. La Guardia di Finanza aveva redatto un PVC e l’Ufficio aveva emesso l’atto impositivo per IRPEF, IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l’accertamento sostenendo, in sintesi, che le movimentazioni fossero giustificate da rapporti finanziari e commerciali con un terzo soggetto, da restituzioni di somme date in prestito, da assegni emessi a garanzia e da spese personali; aveva inoltre dedotto vizi della sentenza di primo grado e dell’avviso, tra cui omessa pronuncia sui motivi di appello, motivazione apparente, mancata valutazione della documentazione prodotta, violazione delle regole sugli accertamenti bancari e nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della prova documentale e mancato corretto apprezzamento della documentazione prodotta, anche rispetto a quanto emerso in sede di accertamento con adesione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse effettivamente deciso sui motivi di gravame, sia pure in modo sostanzialmente apodittico, sicché non vi era omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; il vizio correttamente deducibile era invece quello di motivazione apparente, perché la sentenza non spiegava in modo controllabile le ragioni del rigetto dell’appello e non confrontava specificamente la documentazione prodotta dalla contribuente e le critiche rivolte all’accertamento bancario. Il secondo motivo è stato quindi accolto per carenza di motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso decisorio.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo quando il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda o eccezione; se invece decide implicitamente o esplicitamente ma senza adeguata motivazione, il vizio è diverso e non va fatto valere come omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il mezzo di ricorso per far valere nullità processuali della sentenza o del procedimento, ma non può essere utilizzato per censurare un vizio che attiene alla motivazione della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il mancato esame di questioni giuridiche interne a una domanda o eccezione, quando il giudice abbia comunque deciso sul punto, integra un vizio di motivazione e non un’omessa pronuncia.
La sentenza tributaria deve contenere l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua mancanza o mera apparenza comporta nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; la motivazione meramente apparente è nulla.
È richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, quale parametro della necessità di una esposizione intelligibile delle ragioni decisorie.
art. 111 Cost.
La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è obbligatoria; una motivazione solo apparente non soddisfa il precetto costituzionale.
Il motivo dedotto dalla ricorrente, fondato sulla mancata valutazione della prova documentale, è stato assorbito dall’accoglimento del vizio di motivazione apparente.
art. 12, comma 5, L. n. 212 del 2000
Era richiamato nei motivi di appello della contribuente come parametro di illegittimità dell’avviso, ma la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo viene assorbito o non esaminato direttamente.
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1972
Era invocato dalla contribuente per dedurre la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione, ma la Corte non entra nel merito di tale censura.
artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.
Erano stati evocati in appello per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina degli accertamenti bancari, ma la Corte non decide su tale questione nel presente giudizio.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice non esamina affatto una domanda o un’eccezione; se la decisione esiste ma è motivata in modo insufficiente o apodittico, il vizio non è di omessa pronuncia bensì di motivazione.
- In sede di legittimità, la censura va correttamente sussunta nel vizio effettivo: un’errata qualificazione del vizio dedotto può rendere il motivo inammissibile.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di individuare il percorso argomentativo della decisione, non chiarisce gli elementi posti a base del convincimento e non permette il controllo sulla ratio decidendi.
- Nel processo tributario il giudice di merito, specie in presenza di accertamenti bancari e di documentazione difensiva prodotta dal contribuente, deve confrontarsi in modo analitico con le prove e con le specifiche contestazioni, spiegando perché la documentazione sia o non sia idonea a giustificare le movimentazioni contestate.
- La mera affermazione generica dell’esistenza di movimentazioni bancarie anomale e di giustificazioni non plausibili non è sufficiente, da sola, a integrare una motivazione idonea se non è accompagnata dall’esame delle specifiche prove offerte dalla parte privata.
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