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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28838/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata ed era formulata in termini generici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una contravvenzione prevista dal Codice antimafia. Il motivo unico deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pretesa insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti per escludere la punibilità, anche sotto il profilo dell'art. 131-bis c.p. e della prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specifiche ragioni di fatto e di diritto, osservando che la sentenza di appello aveva già dato motivazione esauriente sia sul diniego della particolare tenuità del fatto sia sulla mancata maturazione della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice della contravvenzione oggetto di conferma di condanna nei due gradi di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ribadisce che il ricorso non evidenziava elementi idonei a imporre una declaratoria immediata di non punibilità; la motivazione d'appello aveva già escluso le cause invocate.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte richiama il diniego della particolare tenuità del fatto già motivato in appello, reputando infondata la censura sul punto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che deduce la violazione dell'art. 129 c.p.p. deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni in fatto e in diritto che rendono dovuta la declaratoria di non punibilità.
  • La censura è inammissibile quando si limita a formule generiche o assertive, senza criticare in modo analitico le argomentazioni della decisione di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la prescrizione del reato, se congrua e specifica, rende insindacabile in cassazione una doglianza che non ne indichi vizi effettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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