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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31796/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il diniego di dissequestro di un chiosco abusivo di circa 23,75 mq, realizzato su area demaniale marittima. Le era contestato di avere iniziato la realizzazione del manufatto sulla base di una concessione demaniale relativa a un'area di circa 50 mq, senza avere previamente richiesto il permesso di costruire. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il chiosco fosse un'opera precaria, di modeste dimensioni, facilmente amovibile e destinata alla rimozione secondo il bando e il contratto di concessione, sicché non sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, assumendo una contraddittorietà tra il riferimento all'avviso pubblico e l'affermazione della necessità del titolo edilizio, nonché una valutazione meramente astratta del periculum in mora. La Corte ha ritenuto che, nei ricorsi contro provvedimenti in materia di sequestro, il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge e non comprende la manifesta illogicità della motivazione, salvo il caso di motivazione apparente o radicalmente mancante. Ha quindi dichiarato inammissibile il secondo motivo. Quanto al primo, ha ritenuto manifestamente infondato che la concessione demaniale o la presunta precarietà del manufatto escludessero la necessità del titolo edilizio. Il chiosco era ancorato al suolo mediante un basamento in calcestruzzo e non risultava destinato a soddisfare una necessità contingente e temporanea. La richiesta di permesso di costruire in sanatoria non incideva né sul fumus commissi delicti né sul periculum in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che per le opere realizzate da privati su area demaniale marittima sono necessari sia l'autorizzazione demaniale sia il permesso di costruire, trattandosi di titoli diretti alla tutela di interessi diversi. La concessione demaniale non sostituisce il titolo edilizio comunale. La precarietà dell'opera non dipende dalla sua mera amovibilità o dal carattere stagionale, ma dalla destinazione originaria a soddisfare esigenze obiettive, contingenti e temporanee, con certezza della rimozione al venir meno della necessità. Nel caso concreto, il basamento in calcestruzzo e la stabile connessione al suolo escludevano tale natura precaria. L'indagata è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro il provvedimento relativo al sequestro.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro alla violazione di legge, comprendente gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali radicali, ma non la manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione può essere dedotta quando la motivazione sia apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.

  • art. 8 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiede, per le opere eseguite da privati su aree del demanio marittimo, sia l'autorizzazione demaniale sia il permesso di costruire, poiché i titoli perseguono finalità di tutela differenti.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    "sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...] ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"

    Qualifica come nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri destinati ad abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o funzioni analoghe, salvo le opere dirette a esigenze meramente temporanee nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Consente, previa comunicazione al Comune, l'installazione di opere stagionali o dirette a esigenze contingenti e temporanee, purché siano immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro il termine normativo.

  • art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Collega la sottrazione al preventivo rilascio del permesso di costruire alla destinazione intrinseca dell'opera a esigenze contingenti e temporanee e alla sua immediata rimozione.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È la disposizione incriminatrice edilizia contestata per l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire.

  • art. 55 cod. nav.

    È richiamato tra le disposizioni incriminatrici contestate in relazione all'opera realizzata su area demaniale marittima.

  • art. 1161 cod. nav.

    È richiamato tra le disposizioni incriminatrici contestate in relazione all'occupazione o all'uso illecito dell'area demaniale.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è deducibile la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente o radicalmente mancante, mentre non è deducibile la mera manifesta illogicità della motivazione, che deve essere denunciata con lo specifico motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Per la realizzazione di opere da parte di privati su area demaniale marittima sono necessari, in via cumulativa, l'autorizzazione demaniale e il permesso di costruire, poiché la concessione demaniale non sostituisce il titolo edilizio comunale e non esclude l'esercizio dei poteri urbanistici del Comune.
  • La concessione demaniale che consenta l'installazione di un manufatto non rende lecita l'esecuzione dell'opera in assenza del permesso di costruire eventualmente richiesto dalla normativa edilizia.
  • La precarietà di un manufatto edilizio non si desume dalla sua facile amovibilità, dalle modeste dimensioni o dal carattere stagionale, ma dalla sua originaria destinazione oggettiva a soddisfare un'esigenza contingente e temporanea, con la certezza della rimozione al venir meno della necessità.
  • Un manufatto stabilmente ancorato al suolo mediante un basamento in calcestruzzo non può essere considerato precario quando tale ancoraggio e le sue modalità di realizzazione dimostrino la destinazione a un uso non meramente contingente.
  • La richiesta di permesso di costruire in sanatoria, successiva alla realizzazione dell'opera, non elimina il fumus commissi delicti né il periculum in mora valutati ai fini del sequestro preventivo.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioSequestroImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale

Testo integrale

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