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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28723/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un'associazione sportivo-dilettantistica un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando la perdita dei requisiti di ente non commerciale e la conseguente tassazione come reddito d'impresa dei proventi derivanti dalla gestione di piscine. L'atto era stato esteso anche ai componenti del consiglio direttivo. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in appello la decisione era stata ribaltata, ritenendo non provata dall'Ufficio l'esistenza dei presupposti per negare il regime agevolato e valorizzando la natura non commerciale dell'attività. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 73, 148 e 149 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto a carico dell'Ufficio la prova dell'insussistenza dei requisiti agevolativi; violazione dell'art. 148, comma 2, TUIR per avere ritenuto di natura non reddituale le somme pagate per l'ingresso in piscina; omesso esame di fatti decisivi relativi alle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza presso i frequentatori della struttura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata dagli intimati per mancato tempestivo deposito del controricorso, poi ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso ritenendoli fondati. Ha affermato che il riconoscimento del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede non solo la verifica formale dell'affiliazione e dei requisiti statutari, ma anche un accertamento in concreto sull'effettiva assenza di fine di lucro e sulle modalità di svolgimento dell'attività. Poiché la CTR aveva riconosciuto la natura non commerciale dell'ente sulla base di dati formali e senza adeguata verifica dell'attività effettivamente svolta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73 TUIR

    richiamato come norma violata nel censurare il mancato corretto inquadramento fiscale dell'ente

  • art. 148 TUIR

    la Corte lo considera, insieme alle altre norme citate, quale parametro per verificare sia i requisiti formali sia quelli sostanziali del regime agevolato per le ASD

  • art. 149 TUIR

    richiamato come norma violata nel censurare il disconoscimento del regime degli enti non commerciali

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'agevolazione grava sul contribuente

  • art. 148, comma 2, TUIR

    invocato per contestare la qualificazione degli importi pagati per l'ingresso in piscina come contributi non reddituali

  • art. 1 L. 398/1991

    il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone anche un'effettiva attività senza fine di lucro

  • art. 4, comma 7, D.P.R. n. 633/1972

    indicato come riscontro normativo, ai fini IVA, del requisito dell'assenza di fine di lucro

  • art. 111, comma 4-quinquies D.P.R. n. 917/1986

    richiamato, con la precisazione che oggi corrisponde all'art. 148, comma 8, TUIR, quale base normativa del requisito sostanziale per le imposte dirette

Massime di principio

  • Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dal solo dato formale dell'affiliazione o della veste associativa, ma richiede anche la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività senza fine di lucro.
  • Quando l'amministrazione contesta il carattere non commerciale di un ente, il giudice deve verificare in concreto l'attività realmente svolta, le modalità di erogazione delle prestazioni e l'effettiva destinazione dei proventi, non limitarsi agli elementi statutari o formali.
  • L'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per fruire di un'agevolazione fiscale incombe sul contribuente che la invoca.
  • È errata la decisione di merito che, per riconoscere il regime agevolato, svaluti gli elementi istruttori relativi alla gestione imprenditoriale dell'attività e tralasci di esaminare dichiarazioni e dati fattuali decisivi.
  • Le somme versate dai frequentatori per l'accesso a servizi sportivi devono essere qualificate in base alla reale funzione economica del pagamento e non solo in base alla denominazione formale attribuita dall'ente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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