Cassazione Civile, Sentenza n. 9388/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a un contratto preliminare di vendita (8/8/2006) di quote della S.E.D.I. con obblighi contrattuali (art.14) per la predisposizione di un progetto di discarica inerti. Ecoltecnica (poi EI RE) aveva esercitato recesso; i promittenti venditori (Salaroli) avevano poi esercitato recesso e si contendevano la legittimità dei reccessi, la risoluzione del preliminare per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, la restituzione delle caparre/anticipi e il rimborso delle spese per il progetto affidato ad Arethusa (e, per EI RE, il risarcimento danni). Elemento decisivo: sussistenza di un contenzioso Valzasina vs Mascheroni che aveva impedito alla Compagnia delle Cave di formalizzare i progetti d'ambito/attuativi necessari, rendendo impossibile la presentazione del progetto esecutivo da parte di EI RE; da qui la questione se l'impossibilità fosse imputabile alla promissaria acquirente e se potessero conseguire danni oltre alle restituzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: accolto il quinto motivo del ricorso dei Salaroli (sul punto che la pronuncia d'appello aveva erroneamente condannato anche al risarcimento danni nonostante la risoluzione fosse stata per impossibilità sopravvenuta non imputabile), rigettato gli altri motivi dei ricorrenti e il ricorso incidentale di EI RE. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto accolto e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da EI RE (importo di euro 10.800,00) contro i Salaroli, perché la risoluzione per impossibilità non imputabile dà luogo solo a obblighi restitutori e non al risarcimento per inadempimento. Restano ferme le altre statuizioni di merito (la Corte d'appello aveva accertato la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e aveva condannato i Salaroli alla restituzione di somme liquidate in favore di EI RE). Spese: compensazione per metà e liquidazione della residua metà a carico dei Salaroli come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 20 contratto preliminare (claussola contrattuale)
La clausola prevedeva facoltà di recesso della promissaria acquirente per cause specifiche (oneri/diritti non dichiarati); la Corte ha ritenuto che la scrittura privata del 2001 non legittimasse il recesso per le ragioni esposte in motivazione.
Richiamato in relazione ai rimedi previsti nel contratto per la caparra e alle conseguenze del recesso: la Corte ha valutato la portata del diritto potestativo e la sua incompatibilità con l'effetto della impossibilità sopravvenuta non imputabile.
Norma sulla risoluzione per inadempimento: la Corte di merito ha rigettato la domanda di risoluzione per grave inadempimento dei promittenti venditori perché l'impossibilità sopravvenuta era la causa determinante e non un inadempimento imputabile.
art. 1256 c.c. (secondo comma) e art. 1463 c.c.
Regole sull'impossibilità sopravvenuta e conseguenze (estinzioni dell'obbligazione e risoluzione): la Cassazione ha confermato che l'impossibilità non imputabile estingue l'obbligazione e legittima la risoluzione con effetti restitutori, escludendo il risarcimento per inadempimento.
Richiamato nel quadro dell'imputabilità dell'impossibilità: se l'impossibilità non è imputabile al debitore, non ricorre responsabilità per inadempimento.
art. 14 del contratto preliminare
Contenente l'obbligo di predisposizione del progetto di discarica da parte di Ecoltecnica; la Corte ha valutato l'effettiva esigibilità di tale prestazione alla luce degli obblighi connessi e delle condizioni esterne (cooperazione di Compagnia delle Cave).
legge regionale Lombardia n. 14/1998, artt. 11 e 14
Norme richiamate in relazione alle fasi progettuali (progetto d'ambito e progetto attuativo) necessarie per l'attività estrattiva; la Corte ha ritenuto che l'assenza della formalizzazione da parte della Compagnia delle Cave impedisse la presentazione dei progetti successivi.
Norma sul progetto esecutivo della discarica di inerti (procedura amministrativa) la cui presentazione era ostacolata dalla mancanza delle fasi precedenti.
art. 2033 c.c. e art. 2041 c.c.
Richiamate dalle parti in ordine a presunte pretese di indennizzo o indebito arricchimento: la Cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero adeguatamente dedotte e provate in grado di legittimare una diversa pronuncia rispetto alle sole obbligazioni restitutorie.
Norma sul rimborso spese di lite: la Corte ha disposto compensazione per metà e liquidazione della restante metà in favore della parte soccombente secondo il dispositivo.
Massime di principio
- L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, se non imputabile al debitore, estingue l'obbligazione e dà luogo alla risoluzione del contratto con effetti restitutori; non legittima il risarcimento per inadempimento.
- Quando una prestazione contrattuale dipende da attività propedeutiche di terzi (es. progetti d'ambito/attuativi), l'assenza della collaborazione di tali terzi può integrare causa di impossibilità non imputabile al debitore, purché ciò sia accertato con idonea istruttoria tecnica o probatoria.
- La valida proclamazione di un recesso potestativo da parte di un contraente può essere assorbita dall'esistenza di una impossibilità sopravvenuta: anche se il contraente avesse teoricamente titolo a recedere, tale diritto può risultare irrilevante davanti all'estinzione dell'obbligazione per impossibilità non imputabile.
- Il risarcimento del danno presuppone un inadempimento colpevole: se la risoluzione è dovuta a causa estranea e non imputabile, il rimedio corretto sono le restituzioni delle prestazioni indebitamente eseguite, non il risarcimento.
- Domande alternative (rimborso, indennizzo, indebito arricchimento) devono essere espressamente dedotte e dimostrate; il giudice non può trasformare d'ufficio una pretesa restitutoria in una richiesta di risarcimento/indennizzo senza specifica attività istruttoria.
- In contratti che richiedono atti autorizzativi amministrativi concatenati, l'accertamento tecnico (consulenza) è spesso necessario per determinare se l'ostacolo alla esecuzione fosse superabile con la diligenza ordinaria.
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