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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9448/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF anno 2006 (notificato 6.12.2012) per presunti redditi da capitale non dichiarati riconducibili a disponibilità nella società lussemburghese Fesbo S.A.; il ricorso in cassazione articolava quattro motivi: (1) censura del raddoppio dei termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 (si contestava che il raddoppio dovesse dipendere dall'effettiva comunicazione della notitia criminis entro il termine ordinario); (2) doglianza sulla quantificazione delle disponibilità finanziarie e applicazione del presunto prelievo ai sensi del D.L. n. 167/1990; (3) censura circa l'esonero di monitoraggio per intestazioni a società fiduciarie italiane; (4) illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata: per gli anni oggetto di accertamento era sufficiente la configurabilità astratta del reato (obbligo di denuncia) per il raddoppio dei termini, senza necessità di prova di denuncia effettiva entro il termine ordinario, né di sentenza penale definitiva. I restanti motivi (quantificazione, esonero di monitoraggio, proporzionalità delle sanzioni) sono stati ritenuti inammissibili perché attengono al merito e l'appello in sede regionale era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: non essendo stata impugnata la pronuncia di inammissibilità dell'appello, tali questioni non potevano essere esaminate in cassazione. Condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in Euro 7.800,00 per compensi) e adempimenti connessi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione»

    La Corte interpreta la norma, nel testo vigente ratione temporis per il periodo d'imposta 2006, nel senso che il raddoppio dei termini si fonda sulla configurabilità astratta del reato (obbligo di denuncia) e non richiede l'effettiva presentazione della denuncia, l'avvio dell'azione penale o una pronuncia penale definitiva.

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (art. 5 e art. 11)

    Gli illeciti richiamati (dichiarazione infedele, omissione di imposta, sottrazione fraudolenta) sono stati ritenuti astrattamente configurabili e dunque idonei a far scattare il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37 (conv. legge n. 248/2006)

    Modifiche che hanno introdotto il testo dell'art. 43 poi richiamato; la Corte ricorda il quadro normativo risultante da tale intervento.

  • d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132

    Le modifiche introdotte nel 2015 hanno posto condizioni ulteriori (es. necessità di presentazione della denuncia entro i termini ordinari) ma, per gli avvisi già notificati relativi a periodi d'imposta anteriori al 31.12.2016, opera la previsione transitoria che salvaguarda gli effetti degli avvisi già notificati; pertanto tali modifiche non hanno invalidato il raddoppio in casi come quello di specie.

  • D.L. n. 167/1990

    Normativa utilizzata dall'Amministrazione per operare il prelievo presuntivo sulle disponibilità finanziarie; nel caso di specie le censure relative all'applicazione di tale decreto sono rimaste inammissibili in cassazione perché non valutate dalla CTR a causa dell'inammissibilità dell'appello.

  • art. 342 c.p.c. e art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamate come base normativa per la declaratoria di inammissibilità dell'appello in sede regionale per difetto di specificità dei motivi: la mancata specificità preclude l'esame dei relativi profili nel merito e impedisce la loro valutazione in cassazione se non è stato impugnato il provvedimento di inammissibilità.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Richiamato implicitamente come criterio di inammissibilità quando il motivo di ricorso è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento per l'obbligo del ricorrente al pagamento del contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 4 settembre 1997, n. 218, art. 5

    Citato nella giurisprudenza richiamata (salvo diversa rilevanza nel caso concreto) in tema di inviti a comparire; qui richiamato a titolo di principio nel quadro giurisprudenziale sul raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Per accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori alle modifiche normative del 2015, il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 si applica quando il fatto fiscale integri astrattamente reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000: non è necessaria l'effettiva denuncia o una pronuncia penale definitiva.
  • Le modifiche intervenute nel 2015 possono richiedere la presentazione della denuncia entro i termini ordinari per accedere al raddoppio, ma non operano retroattivamente per avvisi già notificati e coperti dalla disciplina transitoria.
  • Questioni di merito (quantificazione delle disponibilità, applicazione di presunzioni, esoneri di monitoraggio, proporzionalità delle sanzioni) devono essere sollevate con specificità già in sede di appello; se l'appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, tali questioni non possono essere rimesse alla Cassazione, salvo impugnazione della pronuncia di inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non riesamina questioni non esaminate dalla Corte territoriale a causa dell'inammissibilità dell'appello: è quindi essenziale formulare motivi specifici e conformi alle regole processuali nei gradi precedenti.
  • In caso di soccombenza e inammissibilità del ricorso, il contribuente può essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio e all'adempimento del contributo unificato; valutare pertanto anche l'aspetto rischi/costi procedurali prima di proporre impugnazioni.

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