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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9425/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Intertech impugnava il decreto ingiuntivo n.657/2014 ottenuto da Euromeg per il pagamento di penali contrattuali per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di permuta; deduceva che la pretesa era già stata oggetto di precedente accertamento, che Euromeg aveva in pratica acconsentito alla mancata stipula (acquiescenza) e, soprattutto, che la clausola penale non può essere fatta valere "in perpetuo" quando l'inadempimento sia divenuto definitivo (in particolare dopo la convocazione notarile infruttuosa). La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per carenza di specificazione delle censure. Cassazione ha ritenuto infondato il vizio di ammissibilità: l'atto di appello conteneva una chiara questione di diritto collegata ai fatti e argomentazioni sufficienti; inoltre Cassazione ha rimesso alla Corte d'appello, in diversa composizione, la valutazione se l'invito alla stipula infruttuoso configurasse un inadempimento definitivo tale da fare cessare l'operatività della clausola penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per riesaminare l'ammissibilità e, sul merito, verificare se, alla luce dei fatti acquisiti (in particolare della convocazione notarile e della mancata stipula), la clausola penale fosse ancora operativa o fosse venuta meno per definitivo inadempimento; ha disposto la riflessione anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 cod. proc. civ.

    art. 342, comma 2, c.p.c.

    La norma sui requisiti dell'atto di impugnazione è stata interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità: l'atto d'appello deve individuare chiaramente le questioni e le doglianze e contenere argomentazione che confuti le ragioni del primo giudice, ma non richiede un progetto alternativo di decisione o formule sacramentali; è sufficiente la specificazione delle norme o dell'interpretazione preferita e, per fatti e prove, l'indicazione di quali elementi siano stati trascurati.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Fondamento della censura in cassazione per violazione di legge; utilizzato per denunciare violazione dell'art. 342 e per far valutare la correzione dell'error in procedendo della Corte d'appello.

  • art. 1382 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina della clausola penale: la Corte ha considerato il principio che la clausola penale, se prevista per il solo ritardo, cessa la sua funzione quando l'inadempimento diventa definitivo; la censura chiedeva che ciò fosse valutato rispetto ai fatti (convocazione notarile infruttuosa).

  • art. 1453 cod. civ.

    Norma sulla risoluzione per inadempimento: rilevante per determinare se si sia configurato un inadempimento definitivo idoneo a far decadere l'efficacia della clausola penale e a legittimare la risoluzione del contratto.

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'interesse all'impugnazione: la Corte deve valutare l'utilità concreta che la parte può trarre dall'accoglimento del gravame (interest to appeal) quando decide sull'ammissibilità e sul merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è necessario indicare chiaramente le parti della decisione censurate e le ragioni della censura, ma non è richiesto un progetto alternativo di decisione; occorre collegare la doglianza alle norme o alle prove omesse o valutate erroneamente.
  • La clausola penale prevista per il ritardo continua a operare finché l'obbligato è tenuto all'adempimento; se l'inadempimento diviene definitivo (ad es. per un invito alla stipula resosi infruttuoso), la funzione della clausola penale cessa e può sorgere la rilevanza della risoluzione per inadempimento.
  • Per far valere la cessazione della clausola penale è necessario provare i fatti che qualificano l'inadempimento come definitivo (comunicazioni, convocazioni formali, comportamento della controparte, impossibilità oggettiva di concludere il contratto).
  • Il giudice d'appello, quando dichiara inammissibile un'impugnazione, deve verificare se l'atto contenga almeno la specificazione delle questioni di diritto o di fatto e un sufficiente livello argomentativo; in caso contrario la dichiarazione di inammissibilità è legittima, altrimenti va esaminato il merito.
  • Nella redazione dell'appello è prudente: a) indicare espressamente le parti della sentenza censurate; b) specificare le circostanze di fatto e le prove ritenute trascurate; c) indicare le norme e l'interpretazione invocata e contrapporla alle ragioni del primo giudice, per superare eventuali obiezioni di inammissibilità.

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