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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9389/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva riformato la sentenza di primo grado qualificando il rapporto contrattuale come appalto e pronunciandone la risoluzione per inadempimento, con condanna di Solare Italiano alla restituzione dell'acconto e al risarcimento dei danni per i vizi e le inosservanze tecniche riscontrate (esplosione della termo-stufa e difetti d'installazione). Solare contestava principalmente la qualificazione del contratto come appalto (sosteneva che si trattasse di una vendita con mera installazione), la conseguente esclusione della disciplina consumeristica, la mancata considerazione delle offerte di riparazione/sostituzione e vari profili di valutazione probatoria e di applicazione della normativa sui vizi e sulla risoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso (erronea qualificazione giuridica del contratto), respinto il primo motivo e ritenuto assorbenti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per una nuova valutazione conforme ai principi di diritto enunciati, in particolare quello relativo al criterio di prevalenza tra lavoro (facere) e fornitura di materiale (dare). La decisione di merito definitiva resta quindi rimessa al giudice di rinvio; la cassazione ha fornito principi interpretativi ma non ha deciso definitivamente sulla sorte del rapporto contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori.

Norme richiamate

  • art. 1668 c.c.

    Usato come parametro per la garanzia per difformità o vizi dell'opera e come base per la valutazione della risoluzione dell'appalto quando l'opera risulti inadatta alla destinazione; la Corte distrettuale l'aveva applicato per giustificare la risoluzione, la Cassazione lo mantiene come riferimento ma rinvia la valutazione della qualificazione contrattuale.

  • art. 1470 c.c.

    Citando i criteri di interpretazione contrattuale e distinzione tra obbligazioni di dare e facere; rilevante nella discussione sulla qualificazione del contratto (vendita vs appalto).

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nella distinzione tra compravendita e appalto e nella disciplina delle obbligazioni a contenuto costitutivo prevalente di facere.

  • artt. 128, 129, 130, 131 e 135 cod. cons. (d.lgs. n. 206/2005)

    Riferiti alla gerarchia dei rimedi per difetto di conformità (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione). La Corte territoriale aveva escluso l'applicazione diretta della disciplina consumeristica in ragione della qualificazione come appalto; la ricorrente contestava tale esclusione. La Cassazione richiama il principio che la qualificazione influisce sull'applicabilità ma rimanda la verifica concreta.

  • art. 115 e art. 116 c.p.c.

    Richiamati con riferimento alla valutazione della prova testimoniale e documentale; la ricorrente contestava il giudizio di merito sulla prova orale e documentale.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma che ha consentito l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ante causam; la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibili le risultanze dell'ATP nonostante il decorso del tempo e la possibile modificazione dello stato dei luoghi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla definizione accelerata del giudizio e alla procedura di deposito delle memorie illustrative; presente nel contesto procedurale del ricorso per cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Menzi ono in relazione alla questione della novità della domanda e dell'ultrapetizione: la Corte osserva che la qualificazione diversa proposta in appello non costituisce domanda nuova se fondata sui medesimi fatti.

  • artt. 1453 e 1455 c.c.

    Richiamati rispetto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento e alle ipotesi di responsabilità contrattuale; rilevanti per le censure sulla richiesta di risoluzione quando l'opera sarebbe incompleta.

  • art. 1284 c.c. (interessi)

    Applicato in primo grado per il calcolo degli interessi dovuti sul credito riconosciuto in favore della resistente; citato nel processo di merito.

Massime di principio

  • Per distinguere vendita da appalto quando coesistono obbligazioni di dare e facere occorre valutare la prevalenza effettiva, non solo il valore economico: si guarda alla causa concreta del contratto e alla rilevanza che le parti hanno dato a materia o lavoro.
  • La qualificazione giuridica del contratto può essere modificata in appello dal giudice purché la diversa qualificazione sia fondata sugli stessi fatti e non introduca una nuova domanda (no ultrapetizione).
  • La disciplina consumeristica opera quando, anche nell'ambito di appalto, il contratto abbia per oggetto la fornitura di beni di consumo fabbricati o prodotti finalizzati alla consegna al consumatore: la qualificazione incide sull'applicabilità ma non esclude automaticamente i rimedi consumeristici senza verifica concreta.
  • L'offerta di riparazione o sostituzione da parte del professionista non esclude automaticamente la risoluzione: la risoluzione è ammissibile se la riparazione/sostituzione è impossibile, eccessivamente onerosa o se è venuto meno il rapporto fiduciario e non vi sono elementi concreti che attestino l'effettività dell'offerta.
  • Le risultanze di un accertamento tecnico preventivo sono utilizzabili se giustificato il periculum o la possibile modificazione dello stato dei luoghi; il tempo trascorso dall'evento non esclude automaticamente l'ammissibilità se le ragioni dell'ATP sono documentate.
  • In cassazione la Corte può enunciare principi di diritto e rinviare la valutazione fattuale al giudice di merito: un accoglimento parziale in cassazione non equivale a decisione definitiva sul merito sostanziale ma impone nuova valutazione conforme ai principi indicati.
  • Nelle controversie su impianti complessi (es. installazione stufe e impianti solari) occorre valutare la centralità della progettazione, della personalizzazione e dell'assunzione del rischio da parte dell'esecutore per determinare se si configura un opus (appalto) o una mera fornitura (vendita).

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