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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03875/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un sequestro conservativo trascritto dalla creditrice sui beni del debitore nell’ambito di un processo penale. Dopo la definizione del processo penale in cassazione, la creditrice ha eseguito gli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. per mantenere gli effetti conservativi e consentire la conversione del sequestro in pignoramento. Il giudice dell’esecuzione ha però dichiarato l’estinzione del processo esecutivo ritenendo tardivi tali adempimenti; il reclamo ex art. 630 c.p.c. è stato rigettato dal tribunale e la decisione è stata confermata dalla corte d’appello. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione; 2) violazione dei principi sui rapporti tra processo civile e processo penale ed errata applicazione dell'art. 540 c.p.p.; 3) violazione dell'art. 475 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 320 c.p.p. e 156 disp. att. c.p.c. In sostanza sosteneva che l’esecutività della sentenza penale di condanna alle restituzioni civili, e quindi la decorrenza del termine per gli adempimenti, non potesse dipendere dalla sola lettura in udienza del dispositivo della decisione di cassazione, ma richiedesse il deposito della sentenza completa di motivazione, da esibire per ottenere la formula esecutiva della sentenza penale di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione ampia, chiara e non meramente apparente. Ha poi rigettato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che la sentenza penale di condanna acquista forza esecutiva solo con il passaggio in giudicato e che, se è stato proposto ricorso per cassazione, l’irrevocabilità si produce nel momento in cui la Corte di cassazione pronuncia in udienza l’ordinanza o la sentenza di rigetto del ricorso, cioè con la lettura del dispositivo. Da quel momento è possibile ottenere dalla cancelleria copia esecutiva della sentenza penale di merito, esibendo la copia autentica del dispositivo della decisione di legittimità; non è invece necessaria la copia completa di motivazione della sentenza di cassazione munita di formula esecutiva. La Corte ha inoltre rilevato che, anche volendo considerare il termine ulteriore di trenta giorni previsto nella sentenza penale di condanna, gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c. erano stati comunque compiuti tardivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; è stata altresì data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti contro la sentenza impugnata.

  • art. 630 c.p.c.

    È la norma richiamata per il reclamo avverso la declaratoria di estinzione del processo esecutivo.

  • art. 156 disp. att. c.p.c.

    Il termine per gli adempimenti previsti da questa disposizione decorre dal momento in cui la sentenza penale di merito è divenuta irrevocabile, ossia dalla pronuncia in udienza del dispositivo di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 540 c.p.p.

    È richiamato dalla ricorrente nei motivi, ma la Corte non accoglie la tesi di un diverso momento di efficacia esecutiva delle statuizioni civili della sentenza penale.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla formula esecutiva; la Corte precisa che la formula va apposta sulla sentenza penale di merito ormai passata in giudicato, non sulla sentenza di cassazione.

  • art. 320 c.p.p.

    Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza penale di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

  • art. 650 c.p.p.

    Le sentenze penali acquistano forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili, salvo diversa disposizione o provvisionale.

  • art. 648 c.p.p.

    Se è stato proposto ricorso per cassazione, la sentenza penale è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

  • art. 615 c.p.p.

    La Corte valorizza la previsione secondo cui la sentenza della Corte di cassazione è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione mediante lettura del dispositivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale e per il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La sentenza penale di condanna alle restituzioni o al risarcimento acquista efficacia esecutiva, salvo provvisionale o diversa espressa previsione, solo quando diventa irrevocabile.
  • Se contro la decisione penale è proposto ricorso per cassazione, l’irrevocabilità si produce con la pronuncia in udienza dell’ordinanza o sentenza di rigetto o inammissibilità, e non con il successivo deposito della motivazione.
  • Per gli adempimenti richiesti dopo la definizione del processo penale ai fini della prosecuzione dell’esecuzione, il dies a quo coincide con la pubblicazione in udienza della decisione di cassazione, mediante lettura del dispositivo.
  • Ai fini del rilascio della copia esecutiva della sentenza penale di merito è sufficiente esibire la copia autentica del dispositivo della decisione di legittimità; non è necessaria la copia integrale motivata della sentenza di cassazione.
  • Quando il termine per compiere gli adempimenti successivi al giudicato è decorso inutilmente, è legittima la declaratoria di estinzione del processo esecutivo.
  • La formula esecutiva va apposta sul titolo di merito ormai definitivo, non sulla sentenza di cassazione che si limiti a confermare o rigettare l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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