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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15205/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mutuatario)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto due controparti chiedendo la restituzione di Lire 200.000.000, sostenendo di averle date a mutuo con previsione di un interesse semestrale del 12%. A sostegno della domanda produceva quattro assegni dell'importo di Lire 12.000.000 ciascuno, che assumeva essere stati consegnati dalle controparti in pagamento degli interessi sul capitale mutuato. I convenuti negavano la stipula del mutuo e sostenevano che quegli assegni si riferissero invece al pagamento di lavori idraulici eseguiti dall'attore in un forno di loro proprietà. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda per difetto di prova del contratto di mutuo, della consegna del denaro e dell'accordo sugli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. per mancato rilievo della mancata prova, da parte dei convenuti, della causale dei trasferimenti; violazione degli artt. 1813 e 2727 ss. c.p.c. per non avere valorizzato presunzioni semplici e il quadro indiziario; violazione degli artt. 1813 e 2727 ss. c.p.c. per non avere ammesso la prova testimoniale e logica del mutuo; violazione dell'art. 2736, n. 2, c.p.c. per erronea considerazione della mancata prova della causa dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato che i quattro motivi, esaminati congiuntamente, erano in parte inammissibili e in parte infondati perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. Ha ribadito che il mutuo è un contratto reale e che chi chiede la restituzione deve provare la consegna del denaro e il titolo dell'obbligo restitutorio; tale prova non può desumersi dalla mera allegazione di assegni o somme di denaro, e a maggior ragione non nel caso in cui gli assegni risultino consegnati in senso invertito rispetto alla pretesa mutuaria. Ha quindi confermato il rigetto della domanda e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente lo aveva invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure tendevano in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    L'attore che agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda, cioè la consegna del denaro e il titolo dell'obbligo restitutorio.

  • art. 2697 c.c.

    Non è configurabile inversione dell'onere della prova per il solo fatto che il convenuto alleghi un diverso titolo dei pagamenti ricevuti.

  • art. 1813 c.c.

    Il mutuo è qualificato come contratto reale, che si perfeziona con la consegna del denaro o delle cose fungibili oggetto del contratto.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono fatti gravi, precisi e concordanti; nel caso esaminato non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza del mutuo.

  • art. 2729 c.c.

    La prova indiziaria non può supplire alla mancanza della prova della dazione del denaro e del titolo giuridico del credito restitutorio.

  • art. 2736 c.c.

    La censura che invocava tale norma è stata ritenuta priva di decisività ai fini della prova del mutuo, poiché il punto centrale restava la mancata dimostrazione del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è stato onerato del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Chi agisce per la restituzione di una somma dedotta come data a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della pretesa: la materiale dazione del denaro e il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione.
  • Nel mutuo la prova dell'esistenza del contratto non può desumersi dalla sola produzione di assegni o dal solo trasferimento di denaro; occorre dimostrare anche che tali dazioni siano avvenute in esecuzione del mutuo allegato.
  • La contestazione del convenuto circa una diversa causale dei pagamenti non integra, di per sé, un'eccezione idonea a spostare l'onere probatorio gravante sull'attore.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove.
  • Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del mutuo solo se il quadro indiziario sia effettivamente grave, preciso e concordante; in mancanza della prova della consegna del denaro, esse non bastano.
  • Per il contratto di mutuo, che è un contratto reale, il perfezionamento coincide con la consegna della cosa fungibile; se tale consegna non è provata, manca la base stessa della domanda restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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