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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04276/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

Una persona fisica agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni personali asseritamente riportati mentre azionava il pedale di apertura di un cassonetto per i rifiuti, sostenendo che il malfunzionamento del meccanismo l'avesse fatta cadere a terra procurandole una frattura vertebrale. Il tribunale aveva accolto la domanda, qualificando la controversia nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo non dimostrato il malfunzionamento del pedale e, soprattutto, non provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ipotizzando anche che la caduta potesse essere dovuta a perdita di equilibrio o a fatto della stessa danneggiata. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la corte territoriale richiesto la prova del guasto del cassonetto e non soltanto dell'uso della cosa; violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. per il tema del concorso colposo della vittima; violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. per avere attribuito valore decisivo a una deposizione de relato; ulteriore censura sulla valutazione di inattendibilità dei testimoni di parte attrice; e, infine, vizio di motivazione e violazione degli artt. 115, 116, 132 e 257 c.p.c. per asserita insufficienza della motivazione e mancata riconvocazione dei testimoni a chiarimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva fondato il rigetto su una prova del fatto colposo della danneggiata o su una prova positiva dell'assenza di guasto, ma sul difetto di prova del nesso causale fra la cosa custodita e il danno. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti manifestamente inammissibili perché diretti a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava un vizio di insufficienza della motivazione, non più proponibile, e comunque infondato/inammissibile quanto alla mancata riconvocazione dei testimoni, poiché la decisione d'appello era sorretta anche dall'autonoma e decisiva affermazione per cui dalle deposizioni non emergeva la prova del malfunzionamento del pedale e quindi del nesso causale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Nel caso di responsabilità da cosa in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; non è sufficiente allegare l'uso della cosa se non è dimostrato che essa abbia concretamente prodotto l'evento.

  • art. 1227 c.c.

    La censura sul concorso colposo del danneggiato è irrilevante se il giudice di merito ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale e non per accertamento di una colpa concorrente della vittima.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, incluso il nesso causale tra cosa e danno, incombe su chi agisce in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione censurare, sotto la veste di violazione di legge, il mero apprezzamento di attendibilità e di rilevanza delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale istruttorio e la scelta del peso probatorio da attribuire alle deposizioni rientrano nel potere del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione nei limiti consentiti.

  • art. 244 c.p.c.

    La doglianza relativa al contenuto e alla valutazione della prova testimoniale non può trasformarsi in una critica al merito dell'apprezzamento istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile nei soli limiti attualmente consentiti dal giudizio di legittimità; non è più deducibile un semplice difetto di sufficienza argomentativa.

  • art. 257 c.p.c.

    La questione sulla riconvocazione del testimone a chiarimenti non assume rilievo decisivo quando la decisione di merito è sorretta da un'autonoma ratio fondata sulla mancata prova del fatto costitutivo della domanda.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve dimostrare, come fatto costitutivo, che il danno è stato causalmente prodotto dalla cosa in custodia; non basta provare la mera presenza o utilizzazione della cosa.
  • Se il giudice di merito rigetta la domanda per difetto di prova del nesso causale, sono inammissibili i motivi di ricorso che presuppongono una diversa ratio decidendi, come l'affermazione di un concorso colposo della vittima o di un accertamento positivo del guasto.
  • Le censure che investono l'attendibilità dei testimoni, il peso attribuito alle deposizioni e la ricostruzione del fatto sono, di regola, riservate al giudice di merito e non possono essere rivalutate in cassazione.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio; quando la decisione è sorretta da una ratio autonoma e decisiva, eventuali criticità su un diverso profilo istruttorio restano irrilevanti.
  • La mancata riconvocazione del testimone a chiarimenti non determina da sola l'invalidità della decisione se il rigetto della domanda discende comunque dalla mancanza di prova del fatto costitutivo

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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