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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23031/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici, laureati in medicina e iscritti tra il 1979 e il 1989 a scuole di specializzazione, che hanno chiesto il risarcimento del danno per non avere percepito alcuna remunerazione durante la frequenza dei corsi, assumendo che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di riconoscere un compenso adeguato e che l'Italia vi avesse dato attuazione tardiva e parziale solo con la legge n. 257/1991. In appello la domanda era stata rigettata, in particolare per coloro che avevano conseguito specializzazioni non contemplate dalle direttive. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a loro carico la prova dell'equipollenza tra le specializzazioni conseguite e quelle previste dalle direttive; erronea valutazione dell'ambito di applicazione delle direttive e dell'efficacia di decreti ministeriali successivi; prescrizione; errore nella liquidazione del danno, sostenendo che esso dovesse essere commisurato alla borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991; erroneità del regime di interessi e rivalutazione; nonché erronea regolazione delle spese, anche con riferimento alla compensazione in alcune posizioni individuali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: ha ribadito che, per ottenere il risarcimento da tardiva attuazione delle direttive, occorre allegare e provare o la coincidenza nominale della specializzazione con quelle elencate nelle direttive, oppure l'equipollenza di fatto, che è questione anche fattuale e deve essere specificamente dedotta sin dall'atto introduttivo; ha affermato che la mera successiva inclusione in decreti ministeriali non basta; ha ritenuto incomprensibile il motivo sulla prescrizione; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul quantum per difetto di specificità e comunque perché la liquidazione va fatta secondo il parametro equitativo ricavato dalla legge n. 370/1999, non dalla borsa di studio del 1991; ha confermato che spettano solo interessi legali dalla mora, non rivalutazione automatica, salvo prova del maggior danno; ha infine escluso vizi nella regolazione delle spese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso il diritto al risarcimento per i ricorrenti che avevano conseguito specializzazioni non contemplate dalle direttive comunitarie e ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le altre censure. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di legittimità, dell'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione del convenuto non è necessaria o decisiva quando l'attore non abbia prima allegato in modo specifico i fatti costitutivi della propria domanda; l'onere di allegazione e di contestazione opera in modo simmetrico rispetto al thema decidendum e al thema probandum.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere intellegibile e riferito a una specifica statuizione della sentenza impugnata; censure confuse o non agganciate a una motivazione concreta sono inammissibili.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    L'illustrazione del motivo deve essere specifica e autosufficiente quanto ai fatti posti a fondamento della censura.

  • art. 164 c.p.c.

    La genericità dell'allegazione attorea rileva salvo che conduca alla nullità della citazione.

  • art. 276, secondo comma, c.c.

    Il giudice deve esaminare le censure nell'ordine logico-giuridico corretto, trattando prima le questioni pregiudiziali.

  • Direttiva 75/362/CEE

    L'obbligo di remunerazione riguarda soltanto le scuole di specializzazione per le quali gli Stati membri si impegnavano al reciproco riconoscimento dei diplomi, elencate nelle direttive; per le specializzazioni non incluse occorre allegare e provare l'equipollenza di fatto.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Con la direttiva modificativa 82/76/CEE, l'obbligo di adeguata remunerazione opera nei limiti delle scuole di specializzazione contemplate dal sistema di riconoscimento reciproco previsto dalle direttive.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La direttiva modificativa non estende indiscriminatamente il diritto alla remunerazione a tutti gli specializzandi, ma solo a quelli rientranti nel perimetro delle specializzazioni previste.

  • d.m. 31 ottobre 1991

    La successiva inclusione di una specializzazione tra quelle conformi alle norme comunitarie non attribuisce diritto al risarcimento a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 1991, se la specializzazione non era contemplata dalle direttive e non è provata l'equipollenza di fatto.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    La borsa di studio introdotta per gli specializzandi non ha efficacia retroattiva e non costituisce parametro di liquidazione del danno da tardiva attuazione delle direttive.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370

    Costituisce il parametro equitativo per la quantificazione dell'obbligazione para-risarcitoria spettante agli specializzandi pre-1991.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    La rivalutazione non è dovuta automaticamente; il maggior danno da ritardo richiede prova specifica.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza anche quando la parte risulti vittoriosa solo su una parte delle domande e soccombente su un'altra.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata una sostanziale compensazione parziale per reciproca soccombenza.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e abusivo giustifica la condanna equitativa a titolo sanzionatorio.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È inammissibile il ricorso che solleciti una decisione contraria a un orientamento di legittimità consolidato e recente, in assenza di argomenti idonei a superarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 65 ord. giud.

    La Corte richiama il dovere di uniformarsi alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi in medicina, il diritto sorge solo se la specializzazione frequentata rientra nel perimetro delle scuole contemplate dalle direttive, oppure se l'attore allega e prova in modo specifico l'equipollenza di fatto con una specializzazione ivi prevista.
  • La non coincidenza nominale tra la specializzazione conseguita e quelle elencate dalle direttive è questione di diritto rilevabile d'ufficio; l'equipollenza sostanziale è invece questione di fatto che deve essere dedotta analiticamente dall'attore sin dall'atto introduttivo e poi, se del caso, contestata dal convenuto.
  • L'onere di contestazione del convenuto non è eliminato dalla genericità dell'allegazione attorea: se la domanda è formulata in modo laconico o ermetico sui fatti costitutivi, l'attore non è dispensato dall'onere probatorio.
  • La successiva inclusione di una specializzazione in un decreto ministeriale non attribuisce automaticamente il diritto al risarcimento a chi l'abbia frequentata in epoca anteriore, se la specializzazione non era contemplata dalle direttive e manca la prova dell'equipollenza di fatto.
  • Il danno da tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi ha natura para-risarcitoria e va liquidato equitativamente secondo il parametro ricavato dalla legge n. 370/1999, non sulla base della borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, che non ha efficacia retroattiva.
  • Su tale credito decorrono gli interessi legali dalla mora o dalla domanda; la rivalutazione monetaria non è automatica e richiede la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproponga censure già reiteratamente respinte dalla giurisprudenza consolidata senza apportare argomenti nuovi idonei a superare il precedente orientamento.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, mentre la compensazione resta valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente giustificata dalla soccombenza reciproca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneDanno non patrimoniale

Testo integrale

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