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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11262/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione doganale a una società che aveva versato, per l'anno d'imposta 2011, somme a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica e ne chiedeva la restituzione dopo l'abolizione del tributo, sostenendo di non poter più recuperare il credito tramite compensazione negli anni successivi. La CTR aveva accolto l'appello dell'Amministrazione ritenendo tardiva l'istanza di rimborso, perché presentata il 31/03/2014 oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 del TUA. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi: 1) violazione degli artt. 14 e 56 del d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 53 Cost., assumendo che non si trattasse di pagamenti indebiti ma di maggiori acconti e che quindi non dovesse applicarsi la decadenza per il rimborso; 2) violazione dell'art. 14 TUA, sostenendo che la CTR avesse applicato una versione della norma successiva ai fatti e non vigente al momento della dichiarazione e dell'istanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il proprio orientamento secondo cui, quando il rapporto d'imposta è ormai definito, l'eccedenza dei versamenti integra un indebito oggettivo rimborsabile solo mediante istanza da proporre entro il termine biennale di decadenza. In materia di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, il termine decorre dall'ultima dichiarazione di consumo oppure dall'abolizione del tributo, intervenuta dal 01/01/2012. Nel caso concreto, poiché l'ultima dichiarazione era del 09/03/2012 e l'istanza fu presentata il 31/03/2014, il rimborso era comunque tardivo. La modifica dell'art. 14, comma 2, TUA introdotta nel 2016 è stata giudicata irrilevante perché sopravvenuta rispetto alla fattispecie. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    termine biennale di decadenza; "il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato"

    Per i crediti da eccedenza di versamento in materia di accise, l'istanza di rimborso va proposta entro il termine biennale; per le fattispecie considerate il dies a quo è l'ultima dichiarazione di consumo o l'intervenuta abrogazione del tributo, a seconda del caso.

  • art. 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che si trattasse di maggiori acconti e non di pagamenti indebiti, ma la Corte ritiene comunque applicabile il meccanismo della decadenza al credito da eccedenza una volta definito il rapporto.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'illegittimità della pretesa di decadenza, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro processuale con cui sono stati proposti i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dichiara i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1 bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il contributo unificato dovuto sul ricorso, ove applicabile.

Massime di principio

  • In materia di accise, il credito derivante da eccedenza di versamenti, quando il rapporto tributario sia ormai definito, non può essere trattato come un mero acconto indefinitamente riportabile: esso diventa un indebito oggettivo rimborsabile solo mediante istanza tempestiva.
  • Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre, nelle fattispecie relative all'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, dall'ultima dichiarazione di consumo oppure dall'abolizione del tributo, se intervenuta prima o comunque quale momento di definitiva emersione del diritto.
  • La sopravvenuta modifica normativa del termine di rimborso non incide su fattispecie già esaurite e non può essere utilizzata per alterare il regime applicabile a domande relative a periodi anteriori.
  • Quando l'istanza di rimborso è proposta oltre il termine decadenziale, la domanda è definitivamente preclusa anche se il tributo è stato successivamente abrogato e il contribuente non possa più compensare il credito negli anni successivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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