Cassazione Penale, Ordinanza n. 23148/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputata per più capi di imputazione; nel ricorso per cassazione l'interessata ha censurato, con il primo motivo, la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione ai capi concernenti detenzione abusiva di arma, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Quanto alla detenzione dell'arma, ha sostenuto che non fosse stata accertata la sua effettiva disponibilità, né un minimo di permanenza dell'arma nell'armadio rinvenuto in casa, osservando che l'armadio poteva essere usato anche da altri familiari conviventi. Quanto alla ricettazione, ha affermato che mancava la prova del furto quale delitto presupposto. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena-base fosse stata determinata sopra il minimo edittale senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e in parte generico, osservando che la ricostruzione difensiva era meramente congetturale e che la presenza dell'arma nell'armadio dell'imputata era stata valorizzata anche in relazione alla diversa allegazione difensiva svolta in appello (arma nascosta sotto il pavimento). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla ricettazione, richiamando il principio secondo cui il possesso di un'arma clandestina, con matricola abrasa, integra di per sé prova del delitto di ricettazione, salvo elementi contrari. Il secondo motivo è stato ritenuto generico per mancato confronto con la motivazione di merito, che aveva giustificato la pena in rapporto alla gravità complessiva del fatto, considerato che il furto di energia elettrica era funzionale alla coltivazione di piante di cannabis. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110
contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110
L'ablazione della matricola e dei contrassegni dell'arma è stata valorizzata come indice della finalità di impedirne l'identificazione e, in mancanza di elementi contrari, della consapevolezza della provenienza illecita.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile.
Non pertinente e non citato nel testo.
Non citato espressamente; non ricavabile dal testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo che si limita a prospettare ricostruzioni alternative meramente ipotetiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile o manifestamente infondato.
- La detenzione di un'arma clandestina con matricola abrasa può integrare, in mancanza di elementi contrari, prova della ricettazione, poiché l'alterazione dei contrassegni è sintomatica della consapevolezza della provenienza illecita e della volontà di occultamento del possessore.
- La critica alla pena è generica quando non si confronta con il percorso argomentativo del giudice di merito sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e non indica specifici vizi logici o giuridici.
- La determinazione della pena sopra il minimo edittale è legittima se sorretta da una motivazione coerente con il disvalore complessivo del fatto, anche valorizzando la finalità della condotta rispetto ad ulteriori attività illecite.
Come è indicizzato
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