Cassazione Civile, Ordinanza n. 17049/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di ente locale, categoria D3, assunto come comandante del corpo di polizia provinciale. Il lavoratore lamentava tre profili: (i) l'illegittima sospensione dell'indennità di posizione organizzativa in alcuni periodi in cui mancava il formale rinnovo dell'incarico, pur continuando egli a svolgere di fatto le stesse funzioni; (ii) la mancata valutazione e pesatura della posizione organizzativa per un lungo periodo antecedente alla determina del 31 marzo 2010, con conseguente richiesta di somme anche a titolo risarcitorio per perdita di chance; (iii) a partire dal 31 marzo 2010 e fino alla cessazione dell'incarico, la corresponsione di importi inferiori a quelli risultanti dalla pesatura operata dall'organo competente, che il lavoratore assumeva dovuti in forza dei criteri contrattuali e regolamentari, deducendo anche in subordine il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva ritenuto insindacabile la scelta dell'amministrazione nella graduazione delle posizioni organizzative, aveva valorizzato i contratti individuali sottoscritti dal dipendente con indicazione degli importi e aveva riconosciuto solo la spettanza economica nei periodi di fatto di svolgimento delle funzioni senza formale conferimento. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione deducendo, in sintesi, che la materia non era di macro-organizzazione ma di diritto comune e contrattazione collettiva; che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la delibera e la successiva pesatura; che la domanda del lavoratore comprendeva anche il risarcimento del danno; che la sottoscrizione dei contratti individuali non poteva precludere il riconoscimento delle somme dovute in base alla corretta pesatura; e che vi era omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta in via alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata corretta qualificazione della controversia e, soprattutto, alla necessità di distinguere tra azione di adempimento e azione risarcitoria per perdita di chance. Ha affermato che la pubblica amministrazione, pur agendo nell'ambito di un potere discrezionale nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi, deve comunque dare inizio e portare a termine il procedimento rispettando correttezza e buona fede; la discrezionalità non legittima scelte arbitrarie né può escludere la tutela del dipendente. La Corte ha inoltre osservato che, se la pesatura è stata legittimamente completata, il giudice deve verificare il diritto alla corresponsione dell'importo determinato dall'organo competente, non potendo arrestarsi al contratto individuale ove questo risulti incompatibile con la disciplina collettiva e regolamentare; se invece l'iter di graduazione non è stato correttamente svolto, va esaminata la domanda risarcitoria già ritualmente proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione. Il testo finale riporta anche una successiva ordinanza di correzione di errore materiale che ha rettificato il giudice del rinvio da Palermo a Caltanissetta.
Norme richiamate
La Corte chiarisce che, pur nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, la materia delle posizioni organizzative e della loro graduazione è governata dalla disciplina collettiva e dagli obblighi di correttezza e buona fede, non potendo essere ricondotta in modo automatico a una insindacabile macro-organizzazione sottratta a ogni controllo.
Impone alla pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del rapporto e nello svolgimento delle procedure finalizzate alla graduazione e pesatura degli incarichi.
Obbliga anche il datore di lavoro pubblico a eseguire il rapporto secondo buona fede, con dovere di attivare e completare il procedimento di graduazione e pesatura degli incarichi senza arbitrarietà.
Viene evocato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ma la Corte supera tali doglianze accogliendo il ricorso per ragioni di diritto sostanziale e processuale diverse.
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
È richiamato dal ricorrente per contestare che la Corte territoriale avesse impropriamente valorizzato la validità dei contratti individuali al posto della disciplina collettiva; la Cassazione ritiene che il giudice debba invece verificare la compatibilità degli accordi individuali con la disciplina collettiva e con il sistema di graduazione.
È richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta in via alternativa; la Cassazione rileva che tale domanda era stata effettivamente formulata e doveva essere esaminata.
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
Sono richiamati nella successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale, che rettifica il giudice del rinvio indicato per errore nel provvedimento cassatorio.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si liquida le spese, perché non è configurabile una soccombenza in senso tecnico.
È richiamato nel provvedimento di correzione per ribadire che la designazione del giudice di rinvio da parte della Cassazione determina una competenza non modificabile, salvo errore materiale emendabile.
Non è espressamente citato nel dispositivo motivazionale come articolo, ma la Corte ne richiama il contenuto sostanziale quando afferma la ripartizione dell'onere della prova tra dipendente e datore di lavoro nella domanda risarcitoria per perdita di chance.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la graduazione e la pesatura delle posizioni organizzative, pur espressione di discrezionalità amministrativa, devono essere svolte e completate nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; la discrezionalità non consente omissioni, ritardi ingiustificati o scelte arbitrarie.
- La mancata attivazione o conclusione del procedimento di graduazione e pesatura non fonda, di regola, una pretesa all'adempimento coattivo del procedimento stesso, ma può legittimare una domanda risarcitoria per perdita di chance, da valutare alla luce dell'occasione favorevole perduta e del nesso causale.
- Nell'azione risarcitoria per perdita di chance il dipendente deve allegare la fonte del proprio diritto, l'inadempimento del datore di lavoro e gli elementi costitutivi della chance perduta; il datore di lavoro deve provare i fatti impeditivi, estintivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
- La liquidazione del danno da perdita di chance può avvenire in via equitativa, purché siano allegati e provati, anche per presunzioni, la plausibilità dell'occasione perduta, il vantaggio conseguibile e il nesso causale secondo regolarità causale.
- Quando esista una pesatura legittimamente effettuata dall'organo competente, il giudice deve verificare la spettanza dell'importo risultante da tale pesatura, senza arrestarsi alla sola sottoscrizione di un contratto individuale che preveda somme inferiori, se incompatibile con la disciplina collettiva e regolamentare.
- In presenza di domande distinte di adempimento e di risarcimento, il giudice deve esaminarle separatamente perché hanno diverso petitum e diversa causa petendi; non può assorbire la domanda risarcitoria solo perché rigetta quella di adempimento.
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