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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30615/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente con apertura di credito acceso negli anni Novanta e poi estinto con pagamento del saldo debitore. Il correntista ha agito per far accertare la consistenza corretta del saldo, deducendo addebiti illegittimi per interessi ultralegali non validamente pattuiti, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e antergazione/postergazione delle valute, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca. La banca ha resistito eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione/titolarità passiva per effetto di una cessione in blocco ex art. 58 TUB a favore di altro istituto. Il Tribunale ha accolto solo in parte le domande, dichiarando la nullità parziale di alcune clausole e condannando la banca alla restituzione di una somma; la Corte d'appello ha ridotto l'importo dovuto e ha respinto l'eccezione di difetto di titolarità passiva, ritenendo che la cessione richiamata riguardasse crediti e non l'intero rapporto. In cassazione la banca ha dedotto: (1) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe insieme ritenuto valido il contratto e, al contempo, invalidato alcune clausole; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova, sostenendo che l'attore non avesse provato la propria pretesa e che la Corte avesse invertito l'onere probatorio quanto alla titolarità passiva; (3) violazione dell'art. 58 TUB, prospettando una lettura ampia della cessione in blocco, comprensiva non solo dei crediti ma dell'intero rapporto; con la memoria ha inoltre eccepito l'inammissibilità del controricorso per asserita mancanza di contestualità della procura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto adeguatamente il contenuto della CTU e degli atti rilevanti. Ha ritenuto infondato, e in parte inammissibile per difetto di pertinenza alla ratio decidendi, il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva accertato l'estinzione del conto in base al principio di non contestazione; ha anche affermato che l'apprezzamento sulla sussistenza o meno della contestazione è riservato al merito. Ha giudicato infondato il terzo motivo, escludendo che l'art. 58 TUB consenta di interpretare la cessione in blocco come trasferimento dell'intero rapporto contrattuale e delle relative posizioni passive. È stata infondata anche l'eccezione formulata in memoria sulla pretesa tardività/invalidità del controricorso, perché la contestualità richiesta riguarda l'autenticazione della procura e non la sola data di sottoscrizione. La banca ricorrente è stata condannata alle spese e agli oneri conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o contraddittoria va specificamente dedotta in modo autosufficiente, con completa indicazione degli elementi del fatto processuale rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale deve essere ritualmente e autosufficientemente dedotto per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione dell'onere della prova quando il giudice fondi la decisione sulla non contestazione di un fatto costitutivo o estintivo rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione, oggi codificato, è applicabile anche ai giudizi anteriori alla novella del 2009, in quanto recepimento di un principio già operante in giurisprudenza.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    La non contestazione dei fatti secondari rileva come argomento di prova; per i fatti primari comporta invece vincolo per il giudice.

  • art. 58 D.Lgs. n. 385/1993

    La cessione in blocco disciplinata dalla norma non viene interpretata come trasferimento automatico dell'intero rapporto contrattuale con tutte le posizioni attive e passive, ma come cessione di crediti/posizioni individuate secondo l'oggetto del trasferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi deduce un error in procedendo in cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando puntualmente gli atti e i dati processuali necessari al controllo senza imporre alla Corte un'integrazione esplorativa del fascicolo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia realmente addossato la prova alla parte sbagliata; non sussiste quando la decisione si fondi sull'accertamento di un fatto non contestato.
  • L'accertamento della contestazione o non contestazione di un fatto appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione dedotto nei modi di legge.
  • Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi instaurati prima della sua espressa codificazione e vincola il giudice almeno sui fatti primari costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
  • La cessione in blocco ex art. 58 TUB non può essere estesa, in via interpretativa, fino a ricomprendere automaticamente l'intero rapporto contrattuale e le sue posizioni passive se l'atto di cessione e la ratio della norma depongono per una diversa delimitazione dell'oggetto trasferito.
  • Nel verificare la validità del controricorso e della procura, la contestualità richiesta dall'orientamento giurisprudenziale concerne l'autenticazione della sottoscrizione della procura, non la mera data apposta sulla procura stessa.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteTitolo esecutivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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