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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05377/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 1993 per un immobile, collegato a una compravendita dell’immobile stesso e a una fideiussione rilasciata dalla venditrice. La concedente aveva ottenuto decreti ingiuntivi per i canoni e le spese condominiali, oltre a un provvedimento d’urgenza per il rilascio del bene; le controparti avevano proposto opposizioni e, nel frattempo, si era svolto anche un diverso giudizio tra la venditrice/garante e la società di leasing, definito con sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato nullo il complessivo schema negoziale di sale and lease back perché elusivo del divieto di patto commissorio. La Corte d’appello di Ancona, nel giudizio sulle opposizioni, ha fatto discendere da quel giudicato esterno la nullità anche del leasing, ha revocato i decreti ingiuntivi e ha condannato la concedente alla restituzione dei canoni già incassati. La ricorrente ha impugnato con quattro motivi: 1) erronea applicazione dell’art. 2909 c.c. e negazione della possibilità di estendere il giudicato esterno alla società utilizzatrice, ritenendo che la nullità della compravendita non potesse travolgere il leasing; 2) violazione degli artt. 99, 1418, 1421 e 2909 c.c., sostenendo che sulla validità e risoluzione del leasing si fosse già formato un giudicato interno nella sentenza del Tribunale di Pesaro; 3) violazione del contraddittorio, perché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio la nullità senza assegnare un termine per difese e deduzioni; 4) ultrapetizione, per avere disposto la restituzione dei canoni in assenza di rituale domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretto il rilievo del giudicato esterno formatosi nel diverso giudizio, osservando che il rapporto tra compravendita, leasing e fideiussione costituiva un’operazione unitaria e che la declaratoria di nullità per illiceità della causa si estendeva anche ai contratti collegati, in quanto attuativi del medesimo fine illecito. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla validità del leasing idoneo a impedire il rilievo officioso della nullità, richiamando il principio per cui la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione. Ha respinto anche la doglianza sul contraddittorio, rilevando che la questione della validità del leasing era già stata introdotta e discussa nel giudizio di appello, sicché non vi era stata decisione a sorpresa. Infine ha escluso l’ultrapetizione, perché la domanda di restituzione dei canoni era stata tempestivamente proposta e riproposta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, eredi e aventi causa; può avere efficacia riflessa verso terzi solo in presenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica e nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio è il parametro rispetto al quale va verificato se uno schema di sale and lease back sia in realtà un finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia e dunque illecito.

  • art. 1344 c.c.

    Lo schema negoziale è nullo quando, pur formalmente lecito, è usato in frode alla legge per eludere il divieto di patto commissorio.

  • art. 1418, secondo comma, c.c.

    La nullità consegue all’illiceità della causa quando il negozio, o il complessivo assetto collegato, persegua un fine vietato dall’ordinamento.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  • art. 99 c.p.c.

    Il giudice ha pronunciato entro il perimetro delle domande ritualmente introdotte e riproposte nel giudizio.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato come espressione del principio del contraddittorio; nel sistema anteriore alla modifica del 2009 il divieto di decisioni a sorpresa era comunque desumibile dagli artt. 183 e 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    Impone il rispetto del contraddittorio e della parità delle armi, evitando decisioni fondate su questioni non previamente condivise dalle parti.

  • art. 183 c.p.c.

    Nel regime applicabile, il giudice doveva indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui riteneva opportuna la trattazione, ma solo per questioni di fatto o miste, non di puro diritto.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione pregiudiziale di validità del contratto.

  • art. 345 c.p.c.

    Il rilievo officioso della nullità è compatibile con l’appello, in quanto la questione integra un’eccezione in senso lato su fatto già allegato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando la domanda di restituzione risulta ritualmente proposta e devoluta al giudice.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull’ultrapetizione, ma la Corte esclude la violazione perché la domanda era già nel thema decidendum.

  • art. 1424 c.c.

    È invocato dalla ricorrente come possibile conversione del contratto nullo in locazione ordinaria, ma la Corte non esamina nel merito per carenza del presupposto dedotto tempestivamente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può spiegare efficacia riflessa in un diverso processo quando tra i due rapporti esista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, specialmente se i negozi sono collegati e attuano un’operazione economica unitaria.
  • Nei giudizi di impugnazione negoziale, la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione; il rilievo non è precluso dal fatto che il vizio non sia stato espressamente dedotto dalla parte.
  • Nel sistema anteriore all’art. 101, comma 2, c.p.c., il divieto di decisioni a sorpresa imponeva comunque il rispetto del contraddittorio sulle questioni di fatto o miste rilevate officiosamente; non vi è però violazione quando la questione sia già stata introdotta e dibattuta nel processo.
  • Non vi è ultrapetizione quando la condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto nullo sia stata ritualmente domandata nei gradi di merito e rientri nel thema decidendum devoluto al giudice.
  • Uno schema di sale and lease back è astrattamente lecito, ma diventa nullo se, in concreto, presenta indici sintomatici di un finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia volto a eludere il divieto di patto commissorio.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniGiudicato
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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