Cassazione Civile, Ordinanza n. 25754/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA 2005, emesso nei confronti di una società edilizia per omessa dichiarazione di ricavi e conseguente rideterminazione del reddito d'impresa. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo i maggiori ricavi accertati anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi. La CTR aveva confermato tale decisione, ritenendo ammissibili tali dichiarazioni come elementi documentali liberamente valutabili, pur nel divieto di prova testimoniale nel processo tributario. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) denuncia omessa pronuncia e violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato adeguatamente la risposta della contribuente al questionario e che le dichiarazioni di terzi erano state tardivamente prodotte; 2) denuncia violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR si sarebbe limitata a principi astratti sulle dichiarazioni di terzi senza affrontare i fondamenti dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi e rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che la CTR aveva effettivamente esaminato la censura dell'Ufficio e che non vi era omessa pronuncia; inoltre ribadisce che nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del terzo non equivale a prova testimoniale, ma è un indizio ammissibile e valutabile da entrambe le parti. Rileva anche che la dedotta mancata considerazione della risposta al questionario non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto storico era stato comunque preso in considerazione. Quanto alla pretesa tardività dei documenti, la censura è giudicata nuova e comunque infondata, poiché in appello possono essere prodotti nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado. Sul secondo motivo la Corte rileva che la CTR non si è arrestata ad affermazioni astratte, ma ha ricostruito fatto e processo e ha applicato i principi al caso concreto; la censura mira in realtà a contestare una valutazione di fatto, non dedotta correttamente come vizio motivazionale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito decide sulla complessiva censura proposta, anche quando non risponde analiticamente a ogni singolo argomento difensivo.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché la CTR aveva comunque esaminato la questione probatoria.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario è preclusa la prova testimoniale; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del terzo non vi è assimilabile.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
È richiamato come fondamento del principio di parità delle armi, che consente l'utilizzo della dichiarazione del terzo come indizio ammissibile da entrambe le parti.
art. 3 Cost.
Richiamato quale espressione del principio di uguaglianza a supporto della parità delle armi nel giudizio tributario.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
In appello nel processo tributario possono essere prodotti nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La censura di motivazione è infondata quando la sentenza d'appello ricostruisce fatti e processi e applica i principi al caso concreto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze formulate sotto il profilo della violazione di legge non possono risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non può essere utilizzato per contestare una valutazione di fatto o la motivazione in concreto resa sul caso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da un terzo non costituisce prova testimoniale vietata, ma un elemento indiziario ammissibile e liberamente valutabile dal giudice, utilizzabile da entrambe le parti nel rispetto della parità delle armi.
- L'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
- Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado; la deduzione della tardività è quindi infondata se riferita a documenti comunque producibili in secondo grado.
- La violazione di legge in cassazione non può essere invocata per censurare la mera ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, che restano ambiti riservati al giudice di merito.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza d'appello affronta la sostanza della censura, anche se lo fa richiamando principi generali e applicandoli al caso concreto.
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