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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04413/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda gli arretrati di pensione spettanti al de cuius. In origine un giudizio aveva attribuito le somme al ricorrente quale erede pro quota del padre. Successivamente l'ente previdenziale aveva ottenuto la revocazione per errore di fatto di quella decisione, sostenendo che non era stato considerato un testamento pubblico del defunto, dal quale risultava che gli arretrati dovevano essere attribuiti agli eredi testamentari, individuati nella sola moglie. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la revocazione, deducendo due censure: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per ultrapetizione, perché la corte territoriale avrebbe affermato che le somme spettavano alla sola moglie, mentre il primo giudice si sarebbe limitato a dire che spettavano a chi avesse qualità di erede in forza di testamento, senza interpretare le disposizioni testamentarie; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito giudicato interno, poiché la statuizione di primo grado non impugnata avrebbe già fissato che gli arretrati spettavano agli eredi testamentari, senza ulteriori specificazioni, con conseguente preclusione di una diversa statuizione in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi perché strettamente connessi e li ha ritenuti infondati. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che la Corte d'appello si era limitata a respingere i motivi di gravame senza incidere sul comando della sentenza di primo grado, rimasto immutato. Ha parimenti escluso la violazione del giudicato interno, rilevando che tale vizio presuppone una modifica in appello di capi o punti non impugnati, mentre nel caso concreto la sentenza d'appello aveva semplicemente confermato integralmente la decisione di primo grado, senza riformarla. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la dedotta ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la sentenza d'appello non ha attribuito più di quanto richiesto, ma ha soltanto confermato il rigetto dell'impugnazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 112 c.p.c. come parametro del vizio di ultrapetizione; la censura è respinta perché non vi è stata una decisione d'appello eccedente i limiti devolutivi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato interno; la Corte afferma che il giudicato interno presuppone una statuizione d'appello che modifichi capi non impugnati, evenienza esclusa nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto, a seguito del rigetto del ricorso, dell'obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d'appello si limita a respingere l'impugnazione senza alterare il contenuto precettivo della sentenza di primo grado.
  • Il giudicato interno può essere invocato solo se la decisione successiva interviene a modificare capi o punti della pronuncia di primo grado non impugnati; se la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di prime cure, il giudicato interno non è leso.
  • Le censure di ultrapetizione e di giudicato interno devono essere correlate a una effettiva modifica del comando giudiziale; non è sufficiente il mero diverso argomentare del giudice d'appello rispetto alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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