Cassazione Civile, Ordinanza n. 19127/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento del corrispettivo per una fornitura di merce. In appello la domanda è stata accolta e la società acquirente è stata condannata al pagamento di una somma pari a euro 170.195,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte territoriale ha ritenuto provato il credito sulla base della registrazione delle fatture nel registro IVA della convenuta, acquisito all’esito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e del fatto che la merce era stata ricevuta; ha inoltre escluso che la tesi difensiva secondo cui il contratto non sarebbe mai stato concluso, perché trattato da un soggetto privo di poteri, fosse idonea a superare tali risultanze. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’interruzione del processo per fallimento e sulla delibazione del provvedimento straniero, deducendo che il fallimento pronunciato all’estero avrebbe dovuto determinare l’interruzione automatica del giudizio; 2) violazione delle norme sull’ordine di esibizione, contestando la legittimità dell’acquisizione del registro IVA; 3) violazione delle norme sulla confessione e sulla rilevanza fiscale delle registrazioni IVA, sostenendo che tali annotazioni non potessero provare né il contratto né il debito; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di poteri rappresentativi del soggetto che avrebbe concluso il contratto per la società ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di procura speciale, ma ha poi rigettato il ricorso principale. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non colpisse tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, essendo rimasta intatta la ratio fondata sul fatto che la dichiarazione di fallimento era intervenuta dopo l’udienza di discussione e la causa era già stata trattenuta in decisione; inoltre, la deduzione circa la diversa data del fallimento è stata qualificata come contestazione generica di un fatto e, comunque, come censura revocatoria, da far valere ex art. 395 n. 4 c.p.c. davanti alla stessa Corte di appello. Sul secondo motivo ha affermato che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è discrezionale e non sindacabile in cassazione, e che nel caso concreto l’istanza non era generica poiché mirata alle scritture di registrazione delle fatture. Sul terzo motivo ha ritenuto corretto il principio secondo cui le annotazioni nel registro IVA, pur non essendo equiparate alle scritture contabili ex artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire prova scritta idonea dell’esistenza di un credito, come atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto sfavorevole al dichiarante; inoltre la decisione di merito si fondava anche sulla ricezione della merce, sicché la doglianza tendeva inammissibilmente a rivalutare il merito. Sul quarto motivo ha osservato che, una volta accertato che la società doveva corrispondere il prezzo quale parte acquirente del contratto e che aveva aderito all’operazione accettando la merce e registrando le fatture, diveniva recessiva la questione dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva avviato la trattativa. Spese non liquidate per l’inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il controricorso per cassazione, come il ricorso, deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale; in mancanza è inammissibile.
La norma comporta l’applicazione al controricorso della regola della procura speciale prevista per il ricorso.
La procura speciale è l’incarico riferito a un determinato giudizio; una procura rilasciata per il grado di merito non vale automaticamente per il giudizio di cassazione.
art. 43 legge fall.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’interruzione del processo in caso di fallimento della parte.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’interruzione del processo a seguito del fallimento della parte.
art. 25, comma 2, lett. d), L. n. 218 del 1995
Richiamato in relazione al riconoscimento ed efficacia in Italia del provvedimento straniero di fallimento.
Richiamato in relazione ai presupposti per il riconoscimento in Italia della decisione straniera.
Richiamato in relazione agli effetti del riconoscimento dei provvedimenti stranieri.
L’ordine di esibizione di documenti è rimesso al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Richiamato insieme all’art. 210 c.p.c. in tema di esibizione di scritture contabili.
La registrazione delle fatture nel registro IVA è stata considerata atto ricognitivo idoneo a provare un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valenza confessoria delle annotazioni IVA, ma la Corte ha valorizzato la funzione ricognitiva di tali annotazioni.
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alle registrazioni IVA e alla loro efficacia probatoria.
art. 39 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alle registrazioni IVA e alla loro efficacia probatoria.
Il vizio relativo alla data del provvedimento straniero, se si assume che il fatto posto a base della decisione sia stato travisato, ha natura revocatoria e va fatto valere con revocazione davanti alla stessa Corte di appello.
Gli interessi riconosciuti sulla somma dovuta sono stati liquidati ai sensi della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes o se una di esse resta comunque intatta, perché la sentenza continuerebbe a reggersi sul capo non investito.
- La deduzione che il giudice abbia erroneamente considerato la data di un provvedimento o di un fatto storico già emergente dagli atti, se implica il travisamento di un fatto decisivo risultante dal documento, può integrare un vizio da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.
- L’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, se il documento richiesto è specificamente individuato e pertinente alla prova del fatto controverso, la relativa istanza non può dirsi generica.
- Le annotazioni nel registro IVA, pur non essendo equiparate automaticamente alle scritture contabili ex artt. 2709 e 2710 c.c., possono assumere valore di prova scritta dell’esistenza di un credito quando costituiscano registrazione di fatture e quindi atto ricognitivo di un fatto sfavorevole al dichiarante.
- Una volta accertata l’adesione della parte al rapporto contrattuale mediante ricezione della merce e registrazione delle relative fatture, la contestazione circa l’originaria carenza di poteri del soggetto che aveva condotto la trattativa può divenire recessiva rispetto all’accertamento dell’effettiva assunzione dell’obbligazione da parte della società.
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