Sentenza n. 1293/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto, protocollo n. Cat.-OMISSIS-ma notificato il successivo 17/12/2024, con il quale il Questore della provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia e contestuale rilascio della licenza per uso sportivo; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; E PER LA CONDANNA al risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e di contestuale rilascio della licenza per uso sportivo, fondato su una sentenza di patteggiamento per furto aggravato di energia elettrica
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 in relazione agli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che la Questura non avrebbe esaminato effettivamente le memorie presentate nel procedimento, limitandosi a reiterare le ragioni già esposte nel preavviso di rigetto, e che la condanna per furto non sarebbe stata sufficientemente motivata come elemento ostativo al rilascio o rinnovo del porto d'armi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 444 c.p.p., in relazione agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per violazione di circolari, sviamento e illogicità, sostenendo che la sentenza di patteggiamento non avrebbe natura di vera e propria condanna e non avrebbe potuto fondare automaticamente il diniego. Ha inoltre evidenziato che, dopo la condanna del 2015, la Questura aveva rinnovato per due volte il porto d'armi. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dal diniego.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda demolitoria, con assorbimento delle censure non esaminate. Il TAR ha rilevato che l'art. 43, comma 1, T.U.L.P.S. prevede ipotesi di diniego dovuto per determinate condanne, tra cui quella per furto, ma ha ritenuto che, alla luce del novellato art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento non possa essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna ai fini dell'utilizzo nei giudizi amministrativi. Pertanto, la condanna ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato di energia elettrica non produceva, da sola, un effetto ostativo automatico. Inoltre, il reato non era direttamente collegato all'uso delle armi né indicativo, di per sé, di una personalità violenta, aggressiva, instabile o priva di autocontrollo. L'Amministrazione, pur disponendo di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del richiedente, avrebbe dovuto indicare le specifiche circostanze dalle quali desumere il rischio di abuso delle armi e motivare adeguatamente il diniego. Poiché il provvedimento si fondava esclusivamente sul riferimento alla sentenza di patteggiamento e non esplicitava tale correlazione, è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. La domanda di risarcimento è stata respinta per difetto delle necessarie allegazioni e prove. Le spese di lite sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza parziale e per la natura interpretativa delle questioni. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 43 T.U.L.P.S.
Il diniego di porto d’armi, oltre a quanto stabilito dall'art. 11, è atto dovuto nei confronti di: a) chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; ...
La disposizione individua ipotesi di diniego obbligatorio e, al comma 2, consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità e del rischio di abuso delle armi. Tuttavia, una sentenza di patteggiamento non determina automaticamente l'effetto ostativo quando non sia utilizzabile come prova nei giudizi amministrativi.
art. 11 T.U.L.P.S.
Costituisce la disposizione generale richiamata dall'art. 43 per i presupposti ostativi al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.
La sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova nel giudizio amministrativo e non può essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna ai fini del diniego del porto d'armi; tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche alle sentenze anteriori alla sua entrata in vigore.
La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta non produce, nel caso esaminato, un automatismo ostativo ai fini dell'art. 43 T.U.L.P.S.
Impone una motivazione adeguata del provvedimento, soprattutto quando il fatto posto a fondamento del diniego non presenta una diretta relazione con l'uso delle armi.
Sono stati invocati in relazione alla partecipazione procedimentale e all'esame delle memorie del destinatario; le relative censure sono rimaste assorbite dall'accoglimento del secondo motivo.
artt. 76 e ss. d.P.R. 115/2002
Consentono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza dei requisiti richiesti, ritenuti sussistenti sulla base della documentazione in atti.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., alla luce dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non può essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna né utilizzata, da sola, come prova nei giudizi amministrativi per fondare il diniego di un'autorizzazione di pubblica sicurezza; il principio opera anche rispetto alle sentenze di patteggiamento anteriori alla novella, secondo l'interpretazione accolta dal giudice.
- Il riferimento a una sentenza di patteggiamento per un reato astrattamente compreso tra quelli indicati dall'art. 43, comma 1, T.U.L.P.S. non è sufficiente, di per sé, a giustificare il diniego del porto d'armi quando il fatto non sia direttamente collegato all'uso delle armi e non evidenzi immediatamente una personalità violenta, aggressiva, instabile o priva di autocontrollo.
- Quando il fatto penalmente rilevante non presenta una diretta relazione con l'uso o l'abuso delle armi, l'Amministrazione deve indicare le specifiche circostanze dalle quali desume l'inaffidabilità del richiedente o il rischio di abuso e deve motivare in modo adeguato il diniego, pur nell'esercizio della propria ampia discrezionalità valutativa.
- Quanto più il reato considerato ai fini del diniego del porto d'armi è lontano dall'uso delle armi e dalla manifestazione di violenza o instabilità personale, tanto più puntuale deve essere la motivazione sulla sua concreta significatività rispetto alla detenzione, all'uso e alla custodia delle armi.
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