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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06926/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una persona fisica aveva convenuto in giudizio una società a responsabilità limitata e il suo amministratore unico, deducendo di avere finanziato ingenti somme alla società per far fronte a impegni finanziari. Le parti avevano poi sottoscritto una scrittura privata denominata "contratto di prestito sociale", con cui si dava atto dell'avvenuto finanziamento, si quantificavano capitale e interessi e si prevedeva la restituzione anche tramite intestazione fiduciaria di una quota sociale. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la società al pagamento, escludendo l'applicazione dell'art. 2467 c.c. per mancata prova del carattere postergato del finanziamento. In appello la società soccombente aveva censurato tale decisione; la corte territoriale aveva rigettato l'appello principale e accolto l'incidentale della creditrice, riconoscendo gli interessi dalla data del 9 luglio 2013. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2467 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il finanziamento fosse postergato e che la corte d'appello avesse trascurato gli elementi probatori sulla situazione di indebitamento della società; 2) violazione delle norme processuali sulle istanze istruttorie e degli artt. 216 ss., 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte avesse ritenuto rinunciata l'istanza di verificazione di una scrittura privata e che non fosse stata rispettata la regola del contraddittorio; 3) violazione dell'art. 1284 c.c., contestando il riconoscimento degli interessi ultralegali e sostenendo che il contratto del 2009 avesse natura meramente ricognitiva, incapace di sanare la mancata pattuizione scritta degli interessi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, rilevando altresì che il vizio di omesso esame non era prospettabile in presenza di doppia conforme senza l'indicazione delle diverse rationes delle due decisioni di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché carente di autosufficienza e comunque non diretto contro tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che l'accordo del 2009 aveva natura costitutiva e poteva validamente prevedere interessi ultralegali per il periodo successivo, mentre gli interessi riconosciuti decorrevano solo dal 9 luglio 2013. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di adeguata critica alla sentenza impugnata e perché il vizio di omesso esame non era utilmente deducibile in presenza di doppia conforme senza specificazione delle diverse ragioni delle decisioni di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi, in particolare quella relativa all'onere di indicare i mezzi di prova e le scritture di comparazione necessari per la verificazione ex art. 216 c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'accordo del 22 gennaio 2009 non aveva natura solo ricognitiva, ma poteva validamente costituire la base per interessi ultralegali dovuti dal 9 luglio 2013. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La norma opera nelle s.r.l. per la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci concessi in situazioni che avrebbero richiesto un conferimento; la sua ratio è contrastare la sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse. La parte che invoca la postergazione deve allegare e provare la situazione economico-patrimoniale rilevante.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile nei limiti rigorosi previsti dalla norma, e nella specie non risultava correttamente dedotto.

  • art. 183 c.p.c.

    Le istanze istruttorie eventualmente non riproposte nelle memorie o nelle conclusioni non possono essere considerate automaticamente mantenute, secondo quanto ricostruito dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata in tema di istruzione della causa.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata in tema di istruzione della causa.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata in tema di precisazione delle conclusioni.

  • art. 216 c.p.c.

    Chi propone istanza di verificazione ha l'onere di indicare i mezzi di prova ritenuti utili e le scritture di comparazione; l'omissione di tali indicazioni integra autonoma ragione di rigetto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come parametro della dedotta violazione del principio di disponibilità delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come parametro della dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova.

  • art. 1284 c.c.

    Gli interessi ultralegali possono essere validamente pattuiti per il futuro; l'accordo successivo non ha natura meramente ricognitiva se incide costitutivamente sulla disciplina del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi indicati.

Massime di principio

  • In tema di finanziamenti dei soci alle s.r.l., la postergazione ex art. 2467 c.c. non si presume: chi la invoca deve allegare e dimostrare la situazione di sottocapitalizzazione o di squilibrio economico-finanziario rilevante al momento del finanziamento.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; se censura una ratio solo in modo generico o non aderente alla decisione, è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso è inammissibile se non le contesta tutte in modo specifico.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente prospettato senza indicare il fatto storico trascurato e, in caso di doppia conforme, senza confrontarsi con le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'istanza di verificazione di una scrittura privata richiede l'indicazione dei mezzi di prova e delle scritture di comparazione; la loro omissione costituisce autonoma ragione di rigetto.
  • Un accordo successivo può avere natura costitutiva e regolare validamente anche la pattuizione di interessi ultralegali per il periodo futuro, non essendo necessariamente un atto meramente ricognitivo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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