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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24787/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato un estratto di ruolo relativo a cinque cartelle di pagamento per tributi doganali, sostenendo di non aver mai ricevuto correttamente la notificazione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento e di esserne venuta a conoscenza solo tramite richiesta di estratto di ruolo. In primo e secondo grado aveva anche eccepito la prescrizione dei crediti, assumendo l’applicabilità del termine triennale proprio dei tributi doganali. In cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle regole probatorie sulla notifica, lamentando che l’agente della riscossione avesse prodotto solo copie e non gli originali degli avvisi di ricevimento, e che non fosse provato il contenuto dei plichi né i poteri dei soggetti riceventi; dall’altro l’omesso esame della questione di prescrizione, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla dedotta estinzione del credito per decorso del termine triennale, e comunque la non applicabilità del termine decennale al credito doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato la rituale notificazione sia degli atti prodromici sia delle cartelle, e che la giurisprudenza consente all’agente della riscossione di provare la notifica anche mediante copie e avviso di ricevimento, senza necessità di depositare gli originali o di dimostrare il contenuto del plico, salvo prova contraria del destinatario. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato in modo non coerente con il vizio denunciato, perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, perché la censura sulla prescrizione non era proponibile nel giudizio di impugnazione dell’estratto di ruolo in assenza di omessa o invalida notifica della cartella, e comunque perché la CTR non aveva ignorato il tema ma lo aveva superato ritenendo valide le notifiche e valorizzando anche successivi atti di intimazione e richieste sulla situazione debitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della copia non è stato ritenuto formalmente idoneo a privare di efficacia probatoria la documentazione prodotta, mancando un formale disconoscimento conforme alla norma richiamata.

  • art. 1335 c.c.

    La ricezione della raccomandata fa operare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione di conoscenza e la prova del perfezionamento della notifica possono fondarsi su circostanze univoche e concludenti, idonee a integrare una presunzione semplice.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per la cartella esattoriale notificata a mezzo raccomandata, l’agente della riscossione può assolvere l’onere probatorio mediante l’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre l’originale o di provare il contenuto del plico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo e controverso realmente pretermesso, non per mere censure valutative o giuridiche.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme di merito limita la proponibilità del vizio motivazionale nei termini richiamati dalla Corte.

  • art. 103 Reg. UE n. 952 del 2013

    La ricorrente lo invocava per sostenere la permanenza del termine prescrizionale triennale in materia doganale anche dopo la cartella, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 84 d.P.R. n. 43 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del termine prescrizionale triennale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non idonea a superare la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, la contestazione della notifica della cartella impone al giudice di verificare se il contribuente sia effettivamente venuto a conoscenza della pretesa tramite regolare notificazione di atti precedenti; se ciò risulta, l’impugnazione dell’estratto è inammissibile perché non serve a riaprire termini già spirati.
  • L’agente della riscossione può provare la notificazione della cartella anche con copia dell’avviso di ricevimento o con documentazione equipollente, senza dover necessariamente depositare l’originale, salvo che il destinatario fornisca una specifica e seria prova contraria.
  • La prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta è normalmente assolta dall’avviso di ricevimento, poiché la ricezione del plico fa operare la presunzione di conoscenza dell’atto; spetta al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l’atto oppure che si trovava, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
  • Il disconoscimento della documentazione notificatoria deve essere specifico e coerente: non basta una contestazione generica su copie, buste o poteri del ricevente se non sono indicati con precisione gli atti, i soggetti coinvolti e le anomalie del procedimento notificatorio.
  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è il rimedio per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, quando non vi sia una situazione di obiettiva incertezza né sia stato intrapreso un nuovo atto esecutivo; tale strumento tutela soprattutto contro cartelle mai notificate o invalidamente notificate.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo e non la mera insoddisfazione per la soluzione giuridica adottata o per la mancata adesione a una tesi di parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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