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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22410/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di una somma una tantum collegata alla vacanza contrattuale prevista dal CCNL Mobilità, riferita al periodo di 44 mesi compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della società appaltatrice, in solido con la committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto dovuto a titolo di indennità una tantum, sul presupposto che l'importo dovesse gravare integralmente sulla società convenuta quale datore di lavoro al momento dell'entrata in vigore della previsione collettiva e in base a un verbale di accordo successivo. La società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 e dell'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014, sostenendo che: i) la Corte territoriale aveva male interpretato la disciplina collettiva; ii) l'indennità era correlata alla prestazione lavorativa e doveva essere riproporzionata ai soli mesi di servizio effettivamente prestati alle proprie dipendenze; iii) il lavoratore aveva lavorato in parte per altre società appaltatrici, sicché non era corretto porre a suo carico l'intero periodo di vacanza contrattuale; iv) mancava un vincolo di solidarietà per i periodi lavorati alle dipendenze di precedenti appaltatrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha la funzione di recupero parziale del potere d'acquisto del lavoratore nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, ma il relativo costo non può essere integralmente addossato al datore di lavoro che sia tale solo al momento del rinnovo o della stipula della previsione collettiva, se il lavoratore ha prestato attività anche alle dipendenze di precedenti datori senza che la disciplina collettiva preveda espressamente tale estensione. Ha inoltre valorizzato la clausola che prevede la corresponsione degli importi "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", ritenendola conferma del necessario riproporzionamento. In applicazione di tali principi, la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione all'epoca dell'introduzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma invocata nella censura di violazione di legge; nel testo non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Sono richiamati quali criteri di interpretazione del contratto collettivo, che il ricorrente assume non correttamente applicati dalla Corte territoriale.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    È menzionato come base della condanna solidale della società appaltatrice con il committente nel giudizio di merito.

  • CCNL Mobilità del 20 luglio 2012

    La Corte ne ricava che l'indennità una tantum è correlata ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e che, in mancanza di diversa previsione, non può gravare integralmente sul datore di lavoro subentrante.

  • art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014

    È interpretato come non innovativo ma attuativo del precedente CCNL, e comunque coerente con il riproporzionamento dell'indennità in funzione del servizio prestato.

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    La Corte lo utilizza per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'indennità una tantum riconosciuta per la vacanza contrattuale ha funzione compensativa del mancato rinnovo del contratto collettivo e del correlato deterioramento del potere d'acquisto, ma la sua imputazione deve restare coerente con il periodo di effettiva prestazione lavorativa cui è riferita.
  • In assenza di una previsione negoziale espressa che disponga diversamente, non è giustificato porre integralmente a carico del datore di lavoro in carica al momento del rinnovo l'intero importo riferito anche a periodi in cui il dipendente ha lavorato alle dipendenze di precedenti datori.
  • La clausola collettiva che preveda la corresponsione dell'importo "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento" impone il riproporzionamento dell'indennità in base alla durata del servizio effettivamente prestato.
  • Quando la controversia dipende solo dall'interpretazione di clausole collettive e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.

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