Cassazione Civile, Ordinanza n. 20898/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, emessi in relazione a una pluralità di pre-insegne o frecce direzionali collocate su un unico supporto/impianto. La società contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che l'imposta dovesse essere calcolata una sola volta sull'intero mezzo pubblicitario unitario e non per ciascuna freccia, valorizzando l'unicità dell'impianto, dell'autorizzazione amministrativa e del soggetto passivo. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura di difetto di motivazione degli avvisi; 2) omessa pronuncia/correspondence between claim and decision per non avere la CTR considerato una risoluzione ministeriale del 2014 che, secondo la ricorrente, avrebbe fornito indicazioni interpretative rilevanti; 3) violazione del d.lgs. n. 507/1993 e del d.P.R. n. 495/1992 per avere applicato l'imposta a ciascuna freccia anziché all'impianto unitario; 4) omesso esame di fatti decisivi circa la natura unitaria del mezzo, l'unicità dell'autorizzazione e del soggetto passivo; 5) ulteriore violazione delle norme tributarie e processuali per avere ritenuto configurabile un'autonoma imposizione sulle singole frecce nonostante l'unitarietà del gruppo segnaletico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza sul difetto di motivazione degli avvisi non era fondata: gli atti consentivano al contribuente di comprendere la pretesa e di contestarla, mentre la vera questione riguardava il criterio di calcolo dell'imposta. Ha respinto il secondo motivo affermando che le circolari e risoluzioni ministeriali non sono fonti di diritto e non vincolano il giudice né il contribuente, sicché la loro mancata considerazione non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. o vizio di legge. Ha respinto congiuntamente terzo e quinto motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui, in materia di imposta sulla pubblicità, il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario e, quando il supporto espone messaggi riferibili a soggetti diversi e privi di un collegamento strumentale inscindibile, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva riferibile a ciascun messaggio/impresa, non alla sola superficie complessiva del pannello. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. per il quarto motivo, rilevando che i fatti dedotti erano stati valutati dai giudici di merito e che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza per omessa pronuncia non è fondata quando il giudice abbia comunque esaminato la questione sostanziale dedotta; la mancata considerazione di argomenti difensivi o di atti amministrativi interni non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È invocabile per denunciare nullità della sentenza, ma nel caso concreto le censure ex n. 4 sono state ritenute infondate perché il giudice di merito aveva comunque affrontato la questione decisiva.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge è stata respinta perché l'interpretazione accolta dalla CTR è risultata conforme all'orientamento di legittimità sull'imposta di pubblicità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile se il fatto è stato esaminato dal giudice di merito; inoltre, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
In funzione dei principi di economia processuale e ragionevole durata, la Corte può decidere nel merito la questione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma secondo, Cost.
È richiamato quale base costituzionale dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano il presupposto e l'assetto dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Richiamato in relazione al regime dell'imposta sulla pubblicità e alla sua applicazione al mezzo pubblicitario.
La previsione sulla solidarietà del soggetto nel cui interesse il messaggio è diffuso conferma il collegamento inscindibile tra mezzo e messaggio pubblicitario.
commi 1, 2 e richiamo al comma 5
Il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario; in presenza di messaggi riferibili a soggetti diversi collocati su un unico supporto, l'imposta si determina in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa. Il comma 2 rileva per l'arrotondamento della superficie minima tassabile; il comma 5 non è applicabile al caso perché riguarda ipotesi diverse di messaggi omogenei.
Richiamato tra le norme sull'imposta sulla pubblicità, senza autonoma ratio decisoria nel testo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura unitaria del gruppo segnaletico e dell'autorizzazione amministrativa.
In presenza di doppia conforme, il controllo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso se non sono indicate differenti ragioni di fatto tra le due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Richiamata come fonte di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini dedotti.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini dedotti.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario inteso come supporto inscindibilmente collegato al messaggio; quando il supporto espone messaggi riferibili a soggetti diversi e privi di collegamento strumentale inscindibile, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva riferibile a ciascun messaggio/impresa.
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è soddisfatto se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum; non è necessario che l'atto contenga la prova completa dei fatti costitutivi della pretesa.
- Le circolari e risoluzioni ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonti di diritto, non vincolano il giudice e non possono essere fatte valere come norme violate nel ricorso per cassazione.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico dedotto risulti già esaminato dal giudice di merito; in caso di doppia conforme, il ricorrente deve inoltre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito della questione per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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