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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09041/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per appropriazione indebita (9 mesi di reclusione e €800 di multa, pena condizionalmente sospesa), articolando cinque motivi: (1) la fattispecie sarebbe stata erroneamente qualificata penalmente mentre si sarebbe trattato di mero inadempimento contrattuale disciplinato dagli artt. 1478 ss. c.c.; (2) il reato si sarebbe estinto per prescrizione antecedente la sentenza di appello; (3) la querela delle persone offese sarebbe stata tardiva (presentata il 7/7/2017) e quindi inammissibile; (4) mancherebbe prova della riconducibilità della condotta al ricorrente, essendo egli socio accomandante senza poteri di gestione; (5) sarebbe assente il dolo in capo al ricorrente. In sostanza la difesa contestava tipicità penale, decorrenza dei termini (per la querela e per la prescrizione) e la responsabilità soggettiva dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata. Ha dato priorità al terzo motivo, ritenendo la querela tempestiva: il termine decorre dalla piena conoscenza da parte delle persone offese della volontà appropriativa e del rifiuto ingiustificato alla restituzione, che nel caso concreto è stata individuata nella data del 17/04/2017 (scadenza della diffida notificata). Di conseguenza la querela del 7/07/2017 è stata considerata tempestiva. Per ciò che riguarda la prescrizione, la Corte ha ritenuto che il tempus commissi delicti sia il 17/04/2017 (momento dell'interversione consapevole del possesso) e, computando i 146 giorni di sospensione processuale, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello (21/01/2025). Sotto il profilo della tipicità e della responsabilità, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di appropriazione indebita: l'infruttuosa scadenza del termine di messa in mora e la mancata restituzione del denaro destinato a specifico scopo (acquisto dei piatti) hanno determinato l'interversione del possesso e la manifestazione della volontà di detenere il bene come proprio. Inoltre, benché il ricorrente fosse formalmente socio accomandante, le prove (contatti diretti con le vittime, comunicazioni telefoniche e via mail, comportamento dell'imputato) hanno dimostrato la riconducibilità della condotta e la sussistenza del dolo. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 646 come integrato dall'interversione del possesso: la fattispecie si perfeziona quando l'agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui manifestando la volontà di tenerla come propria. Nel caso, la mancata restituzione del denaro dopo la diffida ha costituito tale interversione.

  • artt. 1478 ss. cod. civ.

    La norma sul contratto di acquisto di cosa altrui è stata richiamata per spiegare l'origine civilistica dell'obbligazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'inadempimento contrattuale sia sfociato in illecito penale quando è seguita la mancata restituzione dei fondi destinati a scopo specifico, determinando l'interversione del possesso.

  • art. 157 cod. pen.

    Invocato dalla difesa in tema di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha applicato i principi sulla decorrenza del termine prescrizionale, individuando il momento iniziale nel giorno dell'interversione consapevole del possesso (17/04/2017) e concludendo che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla querela e alla tempestività: la Corte ha ribadito il principio che il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione, da parte della persona offesa, di tutti gli elementi che caratterizzano l'illecito (in particolare della volontà appropriativa e del rifiuto alla restituzione).

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Citato in rapporto alla querela (termine e tempestività); la Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la querela è tempestiva se presentata dopo che la persona offesa ha avuto piena conoscenza dell'interversione del possesso.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare la trattazione in pubblica udienza su richiesta del difensore del ricorrente; conferma la legittimità della modalità di trattazione adottata in Corte di Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La distinzione tra inadempimento civilistico e appropriazione indebita dipende dalla effettiva 'interversione del possesso': se il soggetto che ha ricevuto somme destinate a uno scopo specifico non le restituisce dopo messa in mora e manifesta la volontà di trattenerle, si può integrare il reato di appropriazione indebita.
  • Il termine per proporre querela decorre dalla piena conoscenza, da parte della persona offesa, della volontà appropriativa e del rifiuto ingiustificato alla restituzione: non dalla mera conoscenza di un inadempimento contrattuale.
  • Per il calcolo della prescrizione, il momento iniziale (tempus commissi delicti) è l'atto idoneo a manifestare l'interversione del possesso (ad es. la scadenza infruttuosa della diffida); vanno inoltre computati eventuali periodi di sospensione processuale.
  • La qualifica formale del ruolo societario (es. socio accomandante) non esclude automaticamente la responsabilità penale se emergono comportamenti di fatto (contatti diretti con le vittime, gestione pratica dell'operazione) che dimostrino la riconducibilità dell'atto all'individuo e la consapevolezza dell'illegittimità.
  • In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente le comunicazioni, le diffide formali e gli elementi che provano la destinazione dei fondi; per la difesa, dimostrare l'assenza di volontà appropriativa e l'esistenza di giustificazioni oggettive per il mancato adempimento è cruciale.

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