Cassazione Civile, Ordinanza n. 21107/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente protezione internazionale aveva visto rigettare dalla Commissione territoriale la propria istanza di riconoscimento dello status di rifugiato. Il Tribunale di Milano aveva poi respinto l'impugnazione del rigetto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per mancata fissazione dell'udienza e mancata audizione personale del richiedente, sostenendo che l'audizione fosse obbligatoria; con il secondo, in relazione alla protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il Tribunale avesse fondato la decisione su informazioni generiche sulla situazione del Bangladesh. Il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva in Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che il Tribunale aveva già affrontato la questione dell'audizione, richiamando il principio secondo cui non occorre reiterare l'audizione quando il giudice delegato abbia espressamente indicato l'assenza di necessità di ulteriori incombenti istruttori; il ricorrente non si è confrontato con questa ratio né ha indicato se e quando avesse contestato tale indicazione nella fase di merito. Sul secondo motivo ha rilevato che il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza, non confrontandosi con le ragioni del decreto impugnato, il quale aveva valorizzato la vicenda personale del richiedente e poi utilizzato fonti informative adeguate, tra cui il rapporto EASO, sulla situazione del Paese di origine. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difesa dell'intimato; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha deciso il ricorso in camera di consiglio con ordinanza, non ricorrendo ipotesi di particolare rilevanza delle questioni
il motivo è stato prospettato come violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
art. 35-bis, comma 11, d.lgs. n. 25/2008
è stato richiamato per escludere la necessità di reiterare l'audizione quando il giudice delegato abbia indicato che non occorrevano ulteriori incombenti istruttori
richiamato dal ricorrente quale parametro della domanda di protezione sussidiaria
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il tema dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha escluso l'obbligo di versamento in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione in materia di protezione internazionale non è necessaria la reiterazione dell'audizione del richiedente quando il giudice di merito, attraverso il giudice delegato o altro provvedimento istruttorio, abbia espressamente escluso la necessità di ulteriori incombenti istruttori, purché il ricorrente si confronti specificamente con tale ratio decidendi.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta motivazione del provvedimento impugnato e si limita a riproporre censure generiche o astratte, senza indicare dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- In tema di protezione sussidiaria, la censura sulle fonti informative del Paese di origine è inammissibile quando il ricorrente non riproduce in modo autosufficiente il contenuto delle doglianze e non contesta specificamente le fonti effettivamente utilizzate dal giudice di merito.
- L'accertamento della situazione del Paese di origine deve essere letto insieme alla valutazione della vicenda personale del richiedente; la censura è inefficace se ignora entrambe le autonome basi argomentative della decisione impugnata.
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