Cassazione Civile, Ordinanza n. 21153/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dal grave ferimento di un militare italiano durante l’attentato del 12 novembre 2003 presso la base "Maestrale" in Iraq. Il danneggiato agì contro il Ministero della difesa e tre generali chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti del Ministero e di uno dei generali, condannandoli in solido; la Corte d’appello di Roma, riuniti gli appelli, respinse l’impugnazione del Ministero e del generale e accolse in parte l’appello principale/incidentale del danneggiato, liquidando complessivamente euro 400.000,00. Nel ricorso per cassazione i soccombenti deducevano un unico motivo: violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente negato la compensatio lucri cum damno, benché la questione fosse eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio anche in appello sulla base di elementi già risultanti dagli atti; assumevano inoltre che in atti fossero presenti dati sui benefici percepiti dal danneggiato (speciale elargizione, assegni vitalizi, indennizzo assicurativo) e che la percezione non fosse stata contestata, sicché il giudice avrebbe dovuto procedere almeno a una decurtazione generica del risarcimento. La Cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva fondato il rigetto sulla tardività/inammissibilità della documentazione prodotta in appello ex art. 345 c.p.c., e che i ricorrenti non avevano censurato in modo specifico tale ratio né indicato correttamente dove e come i fatti relativi alla compensatio risultassero già dagli atti di primo grado; ha inoltre ritenuto generiche e non autosufficienti le doglianze su non contestazione, prova e presunzioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la compensatio lucri cum damno, ritenendo che i ricorrenti non avessero attaccato in modo specifico la statuizione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione prodotta in appello e, soprattutto, non avessero dimostrato che gli elementi necessari alla decurtazione emergessero già dagli atti di primo grado. La Corte ha ribadito che la compensatio lucri cum damno è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio se i relativi fatti risultano dagli atti del processo, ma nel caso concreto tale presupposto non era soddisfatto. Spese di legittimità compensate per l’elevata controvertibilità della questione; escluso l’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma lo inserisce nel quadro della domanda risarcitoria da illecito.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di liquidazione del danno risarcibile.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non fonda la decisione su tale norma, che resta solo evocata nel motivo.
La censura non è stata ritenuta formulata in modo conforme ai principi sull’onere della prova; la Corte richiama il criterio di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La doglianza sulle presunzioni è giudicata non adeguatamente sviluppata e priva di specifica deduzione conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La dedotta violazione è ritenuta non adeguatamente articolata secondo gli orientamenti consolidati sulla disponibilità e valutazione della prova.
La dedotta violazione è ritenuta non adeguatamente articolata secondo gli orientamenti consolidati sulla valutazione delle prove.
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la documentazione prodotta in appello perché di formazione anteriore e non accompagnata dalla prova dell’impossibilità di produrla prima; la Cassazione rileva che tale ratio non è stata specificamente censurata.
Richiamato in relazione al termine per le produzioni istruttorie in primo grado e alla necessità di dimostrare l’impossibilità di reperire prima i documenti.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicato all’Amministrazione dello Stato, esentata dal pagamento dell’ulteriore contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Richiamato nella regolazione delle spese del grado di appello in favore dello Stato.
Massime di principio
- La compensatio lucri cum damno integra un’eccezione in senso lato: può essere dedotta anche in appello e rilevata d’ufficio, ma solo se i fatti che la fondano risultano già dagli atti del processo; il giudice non può supplire con proprie conoscenze extraprocessuali.
- Il rilievo officioso di un’eccezione in senso lato non elide gli oneri di specificità del ricorso per cassazione: occorre censurare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale dove gli elementi fattuali risultino dagli atti.
- Ai fini della riduzione del danno per vantaggi conseguenti al medesimo fatto illecito, non basta un’affermazione generica dell’avvenuta percezione di somme; è necessaria la concreta emergenza processuale dei benefici da scomputare e la loro riferibilità al medesimo pregiudizio.
- La documentazione prodotta per la prima volta in appello è inammissibile quando sia di formazione anteriore e la parte non provi la propria impossibilità di produrla tempestivamente nel giudizio di primo grado.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni devono essere formulate in modo rigorosamente specifico, indicando il preciso errore di regola o di valutazione e non risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- La non contestazione di un fatto processuale deve essere dedotta in cassazione con autosufficienza: vanno indicati l’atto, il suo contenuto e il modo in cui il fatto sarebbe rimasto incontestato o provato.
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