Cassazione Penale, Sentenza n. 33059/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per minaccia grave e porto in luogo pubblico di arma impropria. Quattro motivi: 1) mancata autorizzazione a partecipare all'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, in quanto sottoposto ad affidamento in prova in comunità; 2) omissione di valutazione da parte del Tribunale di un'istanza di legittimo impedimento inviata via PEC il 17/09/2021 per l'udienza del 23/09/2021 e non inserita nel fascicolo; 3) mancata valutazione o vizio di motivazione circa le circostanze attenuanti generiche e documentazione sul percorso terapeutico e ordinanza del magistrato di sorveglianza; 4) vizio nella valutazione della recidiva, in particolare mancata considerazione della relazione cronologica e dell'eterogeneità dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo fondato: alla data dell'udienza (23/09/2021) il deposito via PEC, se effettuato secondo la disciplina emergenziale (art. 24 d.l. 137/2020 e proroghe), equiparava il deposito in cancelleria e non imponeva oneri aggiuntivi al difensore di ulteriore verifica. La mancata allegazione dell'istanza al fascicolo e l'omessa valutazione del legittimo impedimento hanno determinato violazione del diritto di difesa e nullità della decisione di appello e, per conseguenza, anche della sentenza di primo grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Provvedimento: annulla.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle norme sul processo e sulla trattazione; contestualmente valutato con gli artt. 179, 420-bis e 420-ter in tema di partecipazione e legittimo impedimento.
Rilevante per le norme procedurali sulla trattazione delle udienze e sulle forme di partecipazione.
Norma richiamata in tema di svolgimento cartolare dell'udienza e relative garanzie; la Cassazione precisa che l'articolo trova applicazione in contesti di trattazione orale ma non si applica quando l'udienza è cartolare e non è stata richiesta trattazione orale.
Norma sul legittimo impedimento a comparire; la Corte chiarisce che, in giudizio cartolare senza richiesta di trattazione orale, la previsione non trova applicazione per la comparizione personale dell'imputato.
Richiamato per il principio secondo cui memorie e richieste devono essere depositate in cancelleria; la Cassazione osserva che durante la fase emergenziale il deposito via PEC, se conforme alla normativa, è equiparato al deposito in cancelleria e pertanto elimina l'onere aggiuntivo di verifiche imposti in precedenza.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali; il ricorso denunciava omessa valutazione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dopo l'annullamento per nullità procedurale.
art. 24 d.l. 137/2020 (convertito in legge n. 176/2020)
disponeva il deposito telematico mediante PEC per atti non inseriti nel portale del processo penale telematico e prevedeva requisiti di indirizzo e iscrizione nel Registro generale degli indirizzi certificati
Fondamentale nel giudizio: ha equiparato, per il periodo emergenziale, il deposito via PEC al deposito in cancelleria purché effettuato secondo le modalità prescritte; di conseguenza non gravava sul difensore l'onere di ulteriori verifiche per dimostrare la ricezione.
art. 16 comma 1 dl 30/12/2021 n. 228
Norma di proroga delle disposizioni emergenziali (incluso art. 24 d.l. 137/2020) fino al 31/12/2022; conferma applicabilità della disciplina PEC alla data dell'udienza contestata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti ivi previsti.
art. 23 comma 8 d.l. 127/2020
Richiamato in ordine alla trattazione dei ricorsi con deposito di conclusioni scritte senza intervento delle parti; disciplina la modalità di deposito delle conclusioni e la trattazione cartolare in Cassazione.
Massime di principio
- Se il rito d'appello viene trattato in forma cartolare (senza richiesta di trattazione orale), la presenza personale dell'imputato non è automaticamente necessaria; la richiesta difensiva di trattazione orale è condizione per far valere il legittimo impedimento personale dell'imputato.
- Durante il periodo emergenziale la trasmissione via PEC effettuata secondo l'art. 24 d.l. 137/2020 e proroghe è equiparata al deposito in cancelleria: il difensore non ha un onere aggiuntivo di comprovare la ricezione salvo che il deposito non sia conforme alle prescrizioni (indirizzo istituzionale corretto, REGINDE ecc.).
- Se la cancelleria non allega al fascicolo un'istanza tempestiva inviata via PEC e il giudice omette di valutarla, la situazione può integrare una violazione del diritto di difesa tale da determinare la nullità della decisione e l'annullamento delle sentenze impugnate.
- Quando si invia un'istanza o documenti via PEC è buona prassi conservare e, se possibile, allegare la ricevuta di avvenuta consegna e utilizzare gli indirizzi istituzionali prescritti per minimizzare il rischio di perdita del documento e potenziali contestazioni procedurali.
- Le censure relative a valutazioni di merito (es. circostanze attenuanti, recidiva) richiedono che il ricorso si confronti in modo specifico con la motivazione del giudice; tali questioni possono però risultare assorbite se il giudice di legittimità annulla per vizi procedurali rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33045/2024 del 23/08/2024
- Sentenza penale · 23 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33047/2024 del 23/08/2024
- Sentenza penale · 23 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33048/2024 del 23/08/2024
- Sentenza penale · 23 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33049/2024 del 23/08/2024
- Sentenza penale · 23 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33050/2024 del 23/08/2024
- Sentenza penale · 23 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33051/2024 del 23/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →