Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015, con cui un comune aveva rettificato in aumento il valore venale di alcune aree edificabili di proprietà della società contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con più motivi, denunciando: 1) nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, per omessa considerazione del difetto di motivazione delle delibere comunali sui criteri di determinazione dei valori e per mancata risposta alla censura sul rilevante aumento di valore delle aree; 2) ancora nullità della sentenza e violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che la CTR avesse ritenuto automaticamente dovuta la pretesa per effetto della delibera e del regolamento comunali e che l'avviso non fosse motivato; 3) nullità della sentenza per non avere esaminato la censura di erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado; 4) nullità della sentenza per non avere considerato gli esiti della perizia di parte; 5) nullità della sentenza per non avere considerato gli incrementi di valore succedutisi negli anni ai fini dell'imponibile. La ricorrente chiedeva in sostanza una rivalutazione del valore delle aree e dell'efficacia probatoria della perizia di parte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando i principi per cui l'avviso di accertamento IMU/ICI che richiami una delibera comunale di determinazione dei valori minimi delle aree edificabili è sufficientemente motivato, perché il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa e di contestarla; tali delibere hanno natura di presunzione suscettibile di prova contraria, ma l'onere di dimostrare un minor valore dell'area rispetto a quello accertato grava sul contribuente. Ha escluso che la CTR avesse negato la possibilità di disapplicare le delibere, osservando invece che la ricorrente non aveva offerto elementi fondati per la disapplicazione incidentale. Ha inoltre ritenuto infondati il terzo, quarto e quinto motivo, affermando che la censura sulla motivazione era comunque assorbita o non decisiva, che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, e che in cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti e delle prove, essendo riservata al giudice di merito la scelta tra le risultanze istruttorie e la valutazione della perizia di parte. Pertanto il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997
Le delibere comunali che determinano i valori venali delle aree fabbricabili hanno funzione di parametro presuntivo dell'accertamento; se richiamate nell'avviso, l'atto è motivato in modo sufficiente e il contribuente può superarle con prova contraria.
I motivi formulati sotto il paradigma della nullità della sentenza e dell'omesso/erroneo esame motivazionale devono rispettare i limiti del sindacato di legittimità; non è consentita una nuova valutazione del merito.
art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato come parametro per la determinazione del valore delle aree edificabili, ma la ricorrente non ha indicato quali elementi concreti sarebbero stati trascurati nell'accertamento.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di accertamento dei valori delle aree edificabili ai fini ICI/IMU, il richiamo nell'avviso alle delibere comunali di determinazione dei valori minimi è, di regola, sufficiente a integrare la motivazione dell'atto, purché il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.
- Le delibere comunali sui valori venali delle aree edificabili hanno natura presuntiva e non vincolante in senso assoluto: possono essere superate con prova contraria, anche mediante perizia di parte, ma l'onere di dimostrare un valore inferiore grava sul contribuente.
- La mera critica alla motivazione della delibera o la contestazione generica dell'importo accertato non sono sufficienti se non sono accompagnate da elementi oggettivi idonei a dimostrare l'inesattezza del valore determinato dall'ente impositore.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova stima del bene: la scelta tra le prove e il giudizio di attendibilità della perizia di parte spettano al giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione che indichi gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione e l'iter logico seguito.
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