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Sentenza

Sentenza n. 772/2026 - Latina, Sezione 2

Per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 947/2024, del 15 maggio 2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 341/2023 RG, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 947/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 947/2024, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad attivarla per l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 17 maggio 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dall’Ufficio competente il 14 ottobre 2025. La ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha prodotto elementi comprovanti l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato ammissibile l’azione, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere dato esecuzione alla sentenza. Il TAR ha ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone, o un funzionario delegato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente da apposita istanza della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico del Ministero. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il giudicato deriva da una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la nomina del commissario ad acta quale misura conseguente all’inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorso per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione e tale obbligo sia rimasto ineseguito.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato della decisione da eseguire e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti dell’Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non dimostri di avere adempiuto al comando contenuto nel giudicato può essere destinataria di un ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, stabilendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva e ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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