Cassazione Civile, Ordinanza n. 00851/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente e di un conto anticipi su fatture, per complessivi euro 278.804,50. La società correntista e i fideiussori contestavano: la mancata sottoscrizione del conto corrente; l’applicazione di commissione di massimo scoperto ritenuta illegittima; l’erroneità delle valute di addebito e accredito; l’inesigibilità del credito perché alcuni crediti verso clienti sarebbero stati ceduti alla banca a copertura dello scoperto; la capitalizzazione trimestrale degli interessi; l’usurarietà degli interessi applicati. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione confermando il rigetto dell’opposizione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sull’anatocismo e sulla disciplina bancaria, sostenendo che la clausola di capitalizzazione trimestrale fosse nulla e che la legge del 2013 avesse reso inefficace la disciplina secondaria precedente; 2) violazione della disciplina antiusura, per mancato corretto calcolo del TEG e omessa considerazione di costi e commissioni; 3) omesso esame e violazione dell’art. 345 c.p.c. per il mancato esame di una relazione tecnica di parte e la mancata CTU; 4) violazione delle norme sulla cessione di credito, sostenendo che la banca dovesse previamente attivarsi per il recupero dei crediti ceduti e che il credito originario fosse temporaneamente inesigibile; 5) violazione della disciplina antitrust e nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, con richiamo al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte infondati e in gran parte inammissibili perché non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, erano nuovi, o miravano a rivalutazioni di fatto precluse in sede di legittimità. In particolare ha confermato che l’anatocismo non era deducibile per il periodo considerato perché il contratto era successivo alla delibera CICR del 2000 e il credito azionato riguardava interessi maturati fino al 27/02/2014; che la censura sull’usura non superava il consolidato orientamento sulla CMS e contestava accertamenti di fatto; che la relazione tecnica di parte era tardiva e non scalfiva la ratio sulla genericità delle allegazioni; che la disciplina contrattuale della cessione pro solvendo escludeva l’asserita inesigibilità; che la doglianza sulle fideiussioni era inammissibile per difetto degli elementi fattuali necessari alla rilevazione officiosa della nullità e per mancanza di allegazione della concreta incidenza della nullità sul debito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione di merito favorevole alla banca. Ha ritenuto che i motivi non colpissero le rationes decidendi della sentenza impugnata oppure introducessero questioni nuove o di fatto non scrutinabili in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore della banca controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
Richiamato in tema di anatocismo: le clausole anteriori alla delibera CICR del 2000 fondate su uso negoziale sono nulle; per il periodo regolato dalla delibera CICR del 2000 la capitalizzazione è stata ritenuta legittima se a pari periodicità per interessi attivi e passivi.
art. 2697 c.c.
Invocato dai ricorrenti sull’onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a contestare accertamenti di fatto e valutazioni di merito.
art. 1362 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne facesse applicazione autonoma nel decisum.
art. 1944 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alle fideiussioni; la Corte ha negato la fondatezza della censura per difetto dei presupposti fattuali della nullità.
art. 1945 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alle fideiussioni, senza accoglimento della censura.
art. 1418 c.c.
Richiamato per le dedotte nullità contrattuali; la Corte ha escluso che la nullità potesse essere rilevata in assenza di fatti tempestivamente allegati e di concreta incidenza sul rapporto.
art. 1421 c.c.
Richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità; la Corte ha precisato che tale rilevazione richiede comunque che gli elementi fattuali necessari risultino dagli atti.
art. 1284 c.c.
Richiamato nel primo motivo; non è stata accolta alcuna violazione rilevante ai fini della decisione.
art. 1346 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza specifica applicazione decisoria nel provvedimento.
L. 154/1992, art. 4
Richiamata come trasfusa nell’art. 117 TUB, in relazione alla disciplina bancaria dei contratti e delle clausole.
art. 117 TUB
Richiamato in relazione alla forma e disciplina dei contratti bancari; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti rispetto alla legittimità della clausola anatocistica nel periodo considerato.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma portata decisoria.
art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Richiamato per sostenere il divieto di anatocismo dal 1.1.2014; la Corte ha osservato che, comunque, nel caso concreto il credito azionato riguardava interessi maturati fino al 27/02/2014 e che per il periodo rilevante la disciplina applicabile era quella della delibera CICR 2000.
art. 120 TUB
Richiamato per la disciplina degli interessi bancari; la Corte ha seguito l’orientamento per cui la modifica del 2013 richiedeva un intervento attuativo del CICR per la piena operatività della nuova disciplina.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per il divieto di nuove eccezioni e produzioni in appello; la Corte ha ritenuto inammissibili le contestazioni e la relazione tecnica tardivamente prodotte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per dedurre violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che non colpivano la ratio decidendi o che miravano a rivalutare fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ribadito che non consente di censurare una diversa ricognizione delle risultanze istruttorie o di introdurre questioni di fatto nuove.
art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi contrari a principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità, in tema di CMS e di nullità delle fideiussioni.
art. 1815 c.c.
Richiamato in tema di usura bancaria; la Corte non ha ravvisato gli estremi per la declaratoria invocata.
L. 108/1996, artt. 1 e 2
Richiamati per la disciplina antiusura e il tasso soglia; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a un nuovo esame del merito.
art. 2 bis d.l. n. 185/2008
Richiamato dalla Corte con riferimento al regime della commissione di massimo scoperto nel periodo anteriore al 1 gennaio 2010.
L. n. 2/2009
Richiamata come legge di conversione dell’art. 2 bis d.l. n. 185/2008, in materia di CMS.
L. n. 287/1990, art. 2, comma 2, lett. a)
Richiamata per la dedotta nullità delle fideiussioni omnibus in quanto conformi a intesa anticoncorrenziale.
art. 1198 c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’inesigibilità del credito originario in presenza di cessione dei crediti; la Corte ha ritenuto decisiva la diversa previsione contrattuale di cessione pro solvendo.
art. 1267 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento della tesi prospettata dai ricorrenti.
art. 1957 c.c.
Richiamato con riguardo alle clausole delle fideiussioni omnibus che derogavano ai termini di decadenza; la Corte ha escluso la nullità azionabile in difetto di allegazioni e prova della concreta incidenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di nullità rilevabili d’ufficio richiede comunque che i fatti costitutivi della nullità risultino tempestivamente allegati e che il giudice possa verificarli sulla base degli atti ritualmente acquisiti; non basta il mero richiamo astratto a provvedimenti o schemi negoziali.
- In tema di anatocismo bancario, per i rapporti regolati dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 la capitalizzazione può essere legittima se rispettata la parità di periodicità tra interessi attivi e passivi; le contestazioni sulla disciplina successiva devono misurarsi con il concreto periodo di maturazione degli interessi azionati.
- La disciplina antiusura non può essere invocata in cassazione per ottenere un nuovo accertamento del TEG quando la decisione di merito abbia già escluso l’usura originaria e la censura attacchi solo la valutazione fattuale o sia proposta in modo generico o tardivo.
- La commissione di massimo scoperto, nei rapporti anteriori alla disciplina del 2010, va trattata secondo l’orientamento delle Sezioni Unite che impone verifiche separate rispetto al tasso soglia; tuttavia la censura resta inammissibile se pretende di rimettere in discussione accertamenti di fatto non sindacabili.
- La cessione pro solvendo, se espressamente prevista dal contratto, non determina di per sé l’inesigibilità del credito originario né impone alla banca un obbligo assoluto di preventiva escussione dei debitori ceduti, prevalendo la disciplina pattizia validamente convenuta.
- Per affermare la nullità di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI occorre allegare e provare tutti gli elementi fattuali necessari, inclusa la riferibilità temporale della fideiussione all’intesa accertata, la corrispondenza delle clausole contestate e la concreta incidenza della nullità sul debito garantito.
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