Cassazione Civile, Ordinanza n. 14467/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice tributario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un privato contro una richiesta di pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di tariffa igiene ambientale (TIA) per più annualità. Il Tribunale, inizialmente adito, aveva declinato la giurisdizione ritenendo la materia tributaria; il giudizio era poi stato riassunto davanti alla Commissione tributaria provinciale. Quest'ultima ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo a sua volta di non avere giurisdizione, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite che qualifica la TIA come prestazione non tributaria e attribuisce al giudice ordinario le controversie sorte dopo il 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della TIA. Il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti private non si sono costituite in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice. Ha ritenuto ammissibile il conflitto sollevato d'ufficio dal giudice tributario, perché proposto alla prima udienza utile dopo tempestiva riassunzione. Nel merito della giurisdizione ha applicato il precedente delle Sezioni Unite n. 1839/2020, affermando che per le controversie sorte dopo il 31 maggio 2010 relative alla TIA spetta la giurisdizione ordinaria. Nessuna pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte
consente la definizione del regolamento di giurisdizione in camera di consiglio con conclusioni del Pubblico Ministero
termine ultimo di cui all'art.59 della legge n.69 del 2009
richiamato come limite temporale per la riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33
le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria
le controversie sulla tariffa rifiuti sorte dopo l'entrata in vigore del decreto appartengono al giudice ordinario e la prestazione è non tributaria
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238
tariffa integrata ambientale
la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è configurata come corrispettivo del servizio e non come tributo
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo
la soppressa tariffa di igiene ambientale continua a rilevare in regime transitorio secondo la disciplina richiamata
Corte cost. n. 188/2018
richiamata per il principio della natura non tributaria della prestazione tariffaria nel nuovo sistema
Corte cost. n. 238/2009
richiamata nel provvedimento del giudice ordinario che aveva inizialmente declinato la giurisdizione verso il giudice tributario
Corte cost. n. 64/2010
richiamata quale conferma della natura tributaria della TIA nel precedente assetto
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale o della tariffa di igiene ambientale, quando insorte dopo il 31 maggio 2010, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la prestazione ha natura di corrispettivo e non di tributo.
- Ai fini del regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice ad quem, è ammissibile la rimessione alla Corte di cassazione se avviene alla prima udienza utile e dopo tempestiva riassunzione nel termine fissato dal primo giudice o comunque nel termine di cui all'art. 59 L. 69/2009.
- La qualificazione della pretesa come tributaria o non tributaria, in materia di prelievi connessi al servizio rifiuti, dipende dal sistema normativo applicabile e dal momento di insorgenza della controversia rispetto alla disciplina di riforma del 2010.
- Quando la Corte richiama un orientamento nomofilattico consolidato sulla giurisdizione, se non emergono ragioni per discostarsene deve dichiarare la giurisdizione del giudice indicato da quel precedente e rimettere a esso gli atti.
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