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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21377/2020 del 06/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'atto di contestazione e irrogazione di sanzioni (n. 281100-452/2014) relativo ad indebite compensazioni su recupero accise per gli anni 2011-2012 per complessivi €288.980,86. In primo grado la sentenza era favorevole al contribuente; in appello la CTR, riformando la decisione di primo grado, confermò l'atto impositivo. INECA propone ricorso per cassazione deducendo (i) tardività e violazione delle norme sul termine per proporre appello e sulla notificazione della sentenza, (ii) omessa pronuncia su questioni di diritto sostanziale relative a norme doganali e fiscali e (iii) errata esclusione del beneficio di riduzione dell'accisa per mancata iscrizione all'albo autotrasportatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'appello proposto dall'Agenzia fosse tardivo. La Corte ha rilevato che INECA aveva effettivamente notificato alla stessa Agenzia copia autentica della sentenza di primo grado tramite raccomandata con avviso di ricevimento il 16 marzo 2016 e che l'appello era stato proposto il 17 giugno 2016, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art.51 del d.lgs. n.546/1992. La CTR avrebbe dunque dovuto dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'appello. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio (art.382 c.p.c.), perché il processo non poteva proseguire in grado d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate a carico dell'Agenzia per €10.200,00 oltre oneri; le spese del giudizio di appello sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art.16, art.28, art.51, art.20, art.53, art.7, art.55

    L'art.16 (e art.28) disciplina forme alternative di notificazione equiparate a quelle del codice di procedura civile; la Corte ha ritenuto che la notificazione della sentenza tramite copia autentica inviata con raccomandata A/R soddisfa gli oneri per far decorrere il termine breve di 60 giorni previsto dall'art.51 per impugnare in appello.

  • codice di procedura civile

    art.360, comma 1, n.3 e n.4; art.112; art.115; art.116; art.382

    Art.360 indica i motivi di cassazione; art.112 in tema di omessa pronuncia su questione dedotta; artt.115-116 concernono norme procedurali richiamate; art.382 giustifica la cassazione senza rinvio quando il processo non può proseguire in grado di appello. La Corte ha applicato tali disposizioni per valutare la fondatezza dei motivi e disporre la cassazione senza rinvio.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norme richiamate dalla ricorrente in ordine alla disciplina delle accise e delle relative agevolazioni; la Corte ha però ritenuto superfluo esaminare il merito sostanziale dopo aver accolto il primo motivo processuale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    art.220, comma 2, lett. b)

    Norma doganale invocata dalla ricorrente in relazione all'interpretazione delle regole doganali; anche questa questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo di tardività.

  • D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

    art.1, art.2, art.3, art.4

    Norme richiamate in relazione ai requisiti degli autotrasportatori e alla spettanza di benefici di riduzione dell'accisa; la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni essendo state assorbite dalla decisione sulla tardività.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza di primo grado mediante invio di copia autentica tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione competente (e il deposito della copia presso la segreteria della commissione) è idonea a far decorre il termine breve di 60 giorni per proporre appello ex art.51 d.lgs. n.546/1992.
  • La tempestività dell'appello è requisito di ammissibilità che il giudice d'appello deve verificare: un appello tardivo deve essere dichiarato inammissibile anche se l'Amministrazione è stata comunque a conoscenza del contenuto della sentenza.
  • Le forme speciali di notificazione previste dal d.lgs. n.546/1992 (art.16) possono essere equiparate a quelle del codice di procedura civile se correttamente eseguite; non è decisiva la circostanza che la sentenza sia stata inviata insieme ad altri atti in unico plico, purché l'Amministrazione abbia ricevuto la sentenza.
  • Quando la cassazione accerta un vizio che rende il processo sostanzialmente inidoneo a proseguire (ad es. appello tardivo), essa può cassare la sentenza del grado precedente senza rinvio ai sensi dell'art.382 c.p.c.
  • Le questioni di merito sollevate ma non decisive per l'esito processuale (es. interpretazioni sostanziali delle norme tributarie o doganali) possono essere dichiarate assorbite se il giudice di legittimità decide il ricorso su un motivo processuale risolutivo.

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