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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04197/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto ha convenuto in giudizio la società proprietaria di un terreno chiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione di una porzione del fondo. A sostegno della domanda ha dedotto di aver posseduto il bene uti dominus per oltre vent'anni, svolgendovi coltivazioni e attività di pascolo fin dalla giovinezza, e ha valorizzato anche la presenza di una recinzione del fondo risalente al 1987. Il tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova del possesso utile all'usucapione; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che le attività svolte fossero compatibili con una mera disponibilità materiale del terreno, tollerata o fondata su titolo convenzionale, e che non fosse provato né che la recinzione fosse stata realizzata dall'attore o dalla sua famiglia né che essa esprimesse lo ius escludendi alios. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1141, 1140 e 1158 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente richiesto la prova positiva del momento iniziale del possesso autonomo, trascurando la presunzione di possesso del potere di fatto; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per avere la corte d'appello escluso rilevanza alla recinzione del terreno, che a suo dire costituiva indice del possesso insieme alle altre attività materiali esercitate sul fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo infondate le doglianze. Ha osservato che i giudici di merito avevano anzitutto escluso in fatto che l'attore esercitasse un potere di fatto corrispondente alla proprietà, accertamento già sufficiente a negare l'usucapione; in ogni caso, il ricorrente non aveva provato quando fosse iniziato l'eventuale possesso autonomo rispetto a quello paterno e, considerando il decesso del padre nel 2000 e l'inizio del giudizio nel 2009, non risultava comunque maturato il termine ventennale. Quanto alla recinzione, la Corte ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a una diversa valutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre agli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso del potere di fatto non opera quando i giudici di merito accertino in fatto l'assenza di una signoria corrispondente all'esercizio della proprietà; inoltre, la parte che invochi l'usucapione deve allegare e provare il possesso autonomo e il suo inizio.

  • art. 1140 c.c.

    Il possesso richiede un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà; mere attività materiali compatibili con tolleranza o disponibilità di fatto non bastano, se non accompagnate da prova della signoria esclusiva.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione presuppone un possesso continuato, pacifico e utile per il tempo previsto dalla legge; in mancanza di prova dell'inizio del possesso utile e del decorso del termine ventennale, la domanda va rigettata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, il presidente o il consigliere delegato che ha formulato la proposta può far parte del collegio senza incorrere in incompatibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La proposta di definizione non ha funzione decisoria e non costituisce pronuncia definitiva; la successiva decisione camerale non integra una fase autonoma di riesame.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato per escludere un'incompatibilità del presidente/consigliere delegato che aveva redatto la proposta di definizione.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto per escludere cause di astensione o incompatibilità.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario o per regolare gli effetti della soccombenza nel capo spese, secondo quanto riportato nel dispositivo.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, liquidando somme sia in favore della controparte sia in favore della cassa delle ammende, secondo il dispositivo riportato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, chi agisce deve provare non solo la durata del rapporto con il bene, ma soprattutto la natura del possesso, cioè un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà; attività materiali compatibili con tolleranza, mera disponibilità o titolo diverso non sono di per sé sufficienti.
  • La presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non impedisce al giudice di merito di escludere in concreto l'esistenza di un possesso utile all'usucapione quando gli elementi allegati siano equivoci o compatibili con una relazione di fatto non possessoria.
  • Quando il possesso vantato derivi, anche solo potenzialmente, dalla relazione con un familiare o altro soggetto, è necessario allegare e provare il momento in cui è iniziato il possesso autonomo, non essendo sufficiente invocare un generico periodo di disponibilità del bene.
  • Ai fini della prova del possesso utile all'usucapione, il giudice può valorizzare la mancanza di prova sulla riferibilità di elementi materiali del fondo, come una recinzione, al soggetto che pretende di aver posseduto uti dominus; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del merito o delle prove: se il motivo mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, esso è infondato o inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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