Cassazione Penale, Ordinanza n. 19153/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto fosse generica e già adeguatamente disattesa nella sentenza impugnata, con motivazione razionale non sindacabile in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già condannato in rito abbreviato dal Tribunale e poi in appello dalla Corte di appello di Venezia per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Il ricorso per cassazione propone un solo motivo: la difesa lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura è ritenuta generica e meramente ripropositiva di una questione già esaminata dai giudici di merito, che avevano escluso la particolare tenuità valorizzando la pluralità delle cessioni di droga avvenute nell'arco di un mese, indice di abitualità della condotta e quindi ostativo al beneficio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie contestata è la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, per la quale è stata confermata la condanna nei giudizi di merito.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la pluralità delle cessioni di stupefacenti nell'arco di un mese, ritenute espressive di abitualità della condotta illecita.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti connotati di abitualità, desumibili da una pluralità di episodi illeciti ravvicinati nel tempo.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere devolute censure che si risolvano in una mera diversa valutazione del merito rispetto a motivazioni logiche e razionali già svolte dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico una questione già esaminata e confutata nella decisione impugnata, senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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