Cassazione Penale, Sentenza n. 41138/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) mancata notifica del decreto di citazione in appello; 2) vizio sulla configurazione del reato di resistenza poiché, secondo il ricorrente, la redazione dei verbali non sarebbe stata impedita dall'allontanamento e la formazione degli atti poteva proseguire; 3) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. nella parte che esclude la causa di non punibilità per il reato di resistenza; 4) eccessività della pena base; 5) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 c.p. (reazione in stato d'ira per fatto ingiusto altrui); 6) mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n.5 c.p. per il divincolamento opposto all'operante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha rilevato che il decreto di citazione in appello era stato regolarmente notificato al difensore presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio. Ha confermato la ricostruzione dei fatti della Corte territoriale secondo la quale la condotta di Bonvini (risalire in auto, mettere in moto e spingere l'agente) si è inserita nel procedimento di formazione degli atti e integra l'elemento materiale del reato di resistenza ai pubblici ufficiali, richiamando la giurisprudenza che interpreta l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" in senso esteso alle fasi funzionali all'atto. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 131-bis c.p. alla luce dei precedenti della Corte Costituzionale (sent. n. 30/2021 e ord. n. 82/2022). Ha respinto le doglianze sulla quantificazione della pena e sull'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 n.2 e n.5 c.p., ritenendo corretta la valutazione di merito circa l'assenza del "fatto ingiusto" idoneo a giustificare lo stato d'ira e irrilevante, ai fini attenuanti, il tentativo dell'agente di prelevare la chiave dal quadro. Conseguentemente ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta il delitto di resistenza come comprensivo di condotte violente o minatorie che ostacolano, anche parzialmente e nelle fasi immediatamente anteriori o successive, il compimento dell'atto di ufficio; la contemporaneità è riferita al procedimento in cui si svolge l'attività del pubblico ufficiale
Invocato dal ricorrente per censurare la notifica, la Corte verifica dagli atti che la notifica è stata eseguita regolarmente e dichiara il motivo manifestamente infondato
art. 186 Codice della Strada (comma 2 quinquies)
Richiamato nella ricostruzione dei fatti: la contestazione per guida in stato di ebbrezza e le regole sulla restituzione/trasporto del veicolo spiegano perché l'imputato volesse sottrarsi all'epilogo della procedura
La Corte, richiamando la Corte Costituzionale, ritiene manifestamente infondata la questione di illegittimità concernente l'esclusione della causa di non punibilità per il reato di resistenza, valorizzando la complessità del bene giuridico protetto
La Corte rigetta l'applicazione dell'attenuante per "stato d'ira" poiché manca un fatto ingiusto altrui idoneo a determinare tale stato; la durata degli accertamenti non costituisce fatto ingiusto
La Corte esclude che il divincolamento in reazione al gesto dell'operante costituisca la circostanza attenuante; il tentativo dell'agente di prelevare la chiave era diretto a fermare il veicolo e non un fatto doloso della persona offesa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso ai fini della motivazione: la Corte giudica i motivi esposti generici nei limiti consentiti dall'articolo
Massime di principio
- La resistenza a pubblico ufficiale si realizza anche quando la condotta ostacola la "formazione" degli atti in corso: la contemporaneità va valutata in rapporto al procedimento in cui si inserisce l'atto di ufficio e comprende fasi immediatamente anteriori o successive funzionali allo stesso
- La regolarità della notifica al difensore presso il domicilio eletto è sufficiente a precludere la censura per mancata notifica del decreto di citazione in appello
- Le questioni di costituzionalità dell'art. 131-bis c.p. in relazione all'esclusione della causa di non punibilità per la resistenza sono state valutate dalla Corte Costituzionale come manifestamente infondate; quindi, in casi analoghi la tesi difensiva troverà scarsa accoglienza
- La presenza di un veicolo impiegato nella condotta di opposizione (es. mettere in moto e allontanarsi) aggrava la valutazione della gravità del fatto e giustifica un trattamento punitivo più severo
- L'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 c.p. richiede la prova di elementi specifici (es. fatto ingiusto idoneo a suscitare stato d'ira); la mera frustrazione o la durata degli accertamenti non sono di per sé "fatto ingiusto"
- I giudizi sulla determinazione della pena di merito godono di ampia discrezionalità: censure sull'entità della pena devono dimostrare l'arbitrio o un travisamento del fatto per avere successo
- La condotta del pubblico ufficiale (es. tentativo di prelevare la chiave) può essere rilevante solo se integra un "fatto ingiusto" o un comportamento doloso della persona offesa; altrimenti non giustifica automaticamente circostanze attenuanti
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