Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione in concorso (aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.). Il motivo comune dedotto è l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa Luigi Vitiello, sostenendo che tali dichiarazioni furono raccolte in violazione dell'art. 64 c.p.p. perché Vitiello era indagato in procedimento probatoriamente connesso e le intercettazioni a supporto erano state acquisite in quell'altro procedimento. Si eccepisce quindi l'esistenza di un collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. che renderebbe incompatibile Vitiello come testimone e richiederebbe elementi di riscontro ex art. 192 c.p.p. Inoltre, De Mase ha dedotto un secondo motivo relativo al vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare nonostante fosse stato precedentemente agli arresti domiciliari senza rilievi.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il motivo principale generico e manifestamente infondato, condividendo il ragionamento del Tribunale che non sussiste un collegamento probatorio tra i due procedimenti: le intercettazioni pur essendo materialmente comuni sono diverse nella loro valenza probatoria e le conversazioni utilizzate nel procedimento in esame non risultano rilevanti per dimostrare fatti attribuiti nell'altro procedimento (quindi non ricorre l'identità del fatto o la diretta rilevanza di un elemento di prova richiesta dall'art. 371, comma 2, lett. b). Il secondo motivo di De Mase è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito della concessione della misura cautelare meno afflittiva (arresti domiciliari). A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; inoltre sono stati disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. nei confronti di Liguori Marco e Schiavone Nicola.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamato per indicare la forma procedurale seguita nel procedimento; la Corte registra che si procede secondo le norme speciali previste dal citato decreto-legge convertito.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto questa era indagata in altro procedimento; la Corte non ha ritenuto provato il vizio rilevante alla luce dell'assenza di collegamento probatorio effettivo.
art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.
La Corte ricorda la propria giurisprudenza interpretativa: il collegamento probatorio sussiste solo quando vi è identità del fatto o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento rispetto all'altro; tale requisito non è emerso nel caso in esame.
art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma sull'incompatibilità a testimoniare; la sua efficacia vincola l'obbligo di valutare la necessità di riscontri, ma la Corte ha ritenuto che, mancando il collegamento probatorio, l'incompatibilità dedotta non si applicasse.
Prevede l'acquisizione di elementi di riscontro alle dichiarazioni in presenza di casi di incompatibilità; la Corte ha ritenuto non necessario applicare la regola perché non era dimostrato il presupposto dell'incompatibilità probatoria.
Richiamato in riferimento alla non sussistenza di connessione tra reati o procedimenti ai fini di estendere l'indagabilità; il Tribunale ha ritenuto che Vitiello non fosse indagabile per gli stessi reati di cui sono accusati i ricorrenti.
Norma citata relativamente all'aggravante applicata alle contestazioni di estorsione (collegata all'associazione di tipo mafioso); la gravità dell'aggravante è parte delle contestazioni ma non ha inciso sulla questione di ammissibilità delle dichiarazioni della persona offesa secondo la Corte.
Norma che autorizza la condanna alle spese e ad applicare sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili; la Corte la applica per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione di € 3.000,00.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a carico di taluni ricorrenti (probabili comunicazioni o esecuzioni di provvedimenti).
Massime di principio
- La sola circostanza che intercettazioni o altri atti siano acquisiti in un procedimento nel quale la dichiarazione di un soggetto provenga da una fonte in cui egli è indagato non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni in un diverso procedimento: è necessario verificare l'esistenza di un collegamento probatorio concreto (identità del fatto o diretta rilevanza di un elemento di prova) tra i procedimenti.
- Per configurare l'incompatibilità della persona che depone (o delle sue dichiarazioni) a norma dell'art. 197 c.p.p. e l'obbligo di riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p. bisogna provare un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria; mere sovrapposizioni materiali di atti o intercettazioni non sono sufficienti.
- Le impugnazioni generiche e reiterative, prive di specificità probatoria o di chiara dimostrazione del nesso richiesto dalla norma, rischiano l'inammissibilità in sede di legittimità; è necessario articolare con precisione il nesso tra elementi probatori nei diversi procedimenti.
- La modifica della misura cautelare (es. concessione degli arresti domiciliari) può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse rispetto a censure sulla misura più afflittiva; chi impugna deve valutare tempestivamente l'interesse a proseguire il gravame.
- In presenza di contestazioni multiple e procedimenti collegati, il giudice valuta separatamente la rilevanza probatoria degli atti e delle intercettazioni per ciascun procedimento: l'utilizzabilità dell'atto in un procedimento non implica automaticamente la sua utilizzabilità o la sua efficacia probatoria in un altro senza verifica del nesso concreto.
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