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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione in concorso (aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.). Il motivo comune dedotto è l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa Luigi Vitiello, sostenendo che tali dichiarazioni furono raccolte in violazione dell'art. 64 c.p.p. perché Vitiello era indagato in procedimento probatoriamente connesso e le intercettazioni a supporto erano state acquisite in quell'altro procedimento. Si eccepisce quindi l'esistenza di un collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. che renderebbe incompatibile Vitiello come testimone e richiederebbe elementi di riscontro ex art. 192 c.p.p. Inoltre, De Mase ha dedotto un secondo motivo relativo al vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare nonostante fosse stato precedentemente agli arresti domiciliari senza rilievi.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il motivo principale generico e manifestamente infondato, condividendo il ragionamento del Tribunale che non sussiste un collegamento probatorio tra i due procedimenti: le intercettazioni pur essendo materialmente comuni sono diverse nella loro valenza probatoria e le conversazioni utilizzate nel procedimento in esame non risultano rilevanti per dimostrare fatti attribuiti nell'altro procedimento (quindi non ricorre l'identità del fatto o la diretta rilevanza di un elemento di prova richiesta dall'art. 371, comma 2, lett. b). Il secondo motivo di De Mase è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito della concessione della misura cautelare meno afflittiva (arresti domiciliari). A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; inoltre sono stati disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. nei confronti di Liguori Marco e Schiavone Nicola.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamato per indicare la forma procedurale seguita nel procedimento; la Corte registra che si procede secondo le norme speciali previste dal citato decreto-legge convertito.

  • art. 64 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto questa era indagata in altro procedimento; la Corte non ha ritenuto provato il vizio rilevante alla luce dell'assenza di collegamento probatorio effettivo.

  • art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

    La Corte ricorda la propria giurisprudenza interpretativa: il collegamento probatorio sussiste solo quando vi è identità del fatto o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento rispetto all'altro; tale requisito non è emerso nel caso in esame.

  • art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sull'incompatibilità a testimoniare; la sua efficacia vincola l'obbligo di valutare la necessità di riscontri, ma la Corte ha ritenuto che, mancando il collegamento probatorio, l'incompatibilità dedotta non si applicasse.

  • art. 192 c.p.p.

    Prevede l'acquisizione di elementi di riscontro alle dichiarazioni in presenza di casi di incompatibilità; la Corte ha ritenuto non necessario applicare la regola perché non era dimostrato il presupposto dell'incompatibilità probatoria.

  • art. 12 c.p.p.

    Richiamato in riferimento alla non sussistenza di connessione tra reati o procedimenti ai fini di estendere l'indagabilità; il Tribunale ha ritenuto che Vitiello non fosse indagabile per gli stessi reati di cui sono accusati i ricorrenti.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Norma citata relativamente all'aggravante applicata alle contestazioni di estorsione (collegata all'associazione di tipo mafioso); la gravità dell'aggravante è parte delle contestazioni ma non ha inciso sulla questione di ammissibilità delle dichiarazioni della persona offesa secondo la Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad applicare sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili; la Corte la applica per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione di € 3.000,00.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a carico di taluni ricorrenti (probabili comunicazioni o esecuzioni di provvedimenti).

Massime di principio

  • La sola circostanza che intercettazioni o altri atti siano acquisiti in un procedimento nel quale la dichiarazione di un soggetto provenga da una fonte in cui egli è indagato non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni in un diverso procedimento: è necessario verificare l'esistenza di un collegamento probatorio concreto (identità del fatto o diretta rilevanza di un elemento di prova) tra i procedimenti.
  • Per configurare l'incompatibilità della persona che depone (o delle sue dichiarazioni) a norma dell'art. 197 c.p.p. e l'obbligo di riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p. bisogna provare un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria; mere sovrapposizioni materiali di atti o intercettazioni non sono sufficienti.
  • Le impugnazioni generiche e reiterative, prive di specificità probatoria o di chiara dimostrazione del nesso richiesto dalla norma, rischiano l'inammissibilità in sede di legittimità; è necessario articolare con precisione il nesso tra elementi probatori nei diversi procedimenti.
  • La modifica della misura cautelare (es. concessione degli arresti domiciliari) può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse rispetto a censure sulla misura più afflittiva; chi impugna deve valutare tempestivamente l'interesse a proseguire il gravame.
  • In presenza di contestazioni multiple e procedimenti collegati, il giudice valuta separatamente la rilevanza probatoria degli atti e delle intercettazioni per ciascun procedimento: l'utilizzabilità dell'atto in un procedimento non implica automaticamente la sua utilizzabilità o la sua efficacia probatoria in un altro senza verifica del nesso concreto.

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