Cassazione Civile, Ordinanza n. 25481/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva convenuto davanti al tribunale civile l'Agenzia delle Entrate e due funzionarie, ai sensi dell'art. 28 Cost., chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivati dal mancato espletamento della procedura di accertamento con adesione relativa a più annualità d'imposta. Secondo l'attrice, tale omissione le avrebbe impedito di impugnare tempestivamente gli avvisi di accertamento e le avrebbe causato pregiudizi economici, tra cui sanzioni e spese professionali. Le convenute avevano chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice. Il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo; il TAR, adito in riassunzione, aveva invece sollevato conflitto negativo ritenendo appartenere la controversia al giudice ordinario. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mirava quindi a stabilire quale giudice fosse competente sulla domanda risarcitoria proposta contro l'amministrazione, le funzionarie e il garante assicurativo.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, individuando il Tribunale di Terni come giudice davanti al quale la causa deve proseguire. Ha escluso la giurisdizione tributaria perché la società non contestava la pretesa impositiva, già impugnata separatamente, ma denunciava un illecito comportamento dell'amministrazione. Ha escluso anche la giurisdizione amministrativa, poiché il danno lamentato non derivava dalla lesione di un interesse pretensivo o oppositivo provocata da un provvedimento amministrativo, bensì dalla violazione di regole di correttezza e buona fede in un rapporto qualificato con la pubblica amministrazione. Quanto ai funzionari, ha ribadito che la domanda risarcitoria proposta contro persone fisiche che operano come organi dell'amministrazione resta devoluta al giudice ordinario. La domanda di manleva verso l'assicuratore, di natura privatistica, segue la medesima giurisdizione ordinaria. Nessuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 28 Cost.
La responsabilità civile dei funzionari pubblici per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni può essere fatta valere davanti al giudice ordinario; la norma è letta in senso ampio, come riferita alla lesione di ogni interesse giuridicamente rilevante.
art. 103 Cost.
La giurisdizione amministrativa presuppone che la controversia coinvolga una pubblica amministrazione o un soggetto equiparato; non ricorre quando la domanda risarcitoria è proposta contro singole persone fisiche o riguarda una pretesa privatistica.
La domanda risarcitoria per comportamenti illeciti dell'amministrazione, se non connessa a impugnazione di un provvedimento in senso proprio, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
La lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa può integrare un fatto idoneo a produrre obbligazioni, inquadrabile nella responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato.
È il rito seguito per la trattazione del regolamento di giurisdizione d'ufficio.
Richiamato come norma che definisce il danno ingiusto in relazione alla responsabilità del pubblico dipendente.
L'espressione "violazione dei diritti dei terzi" è interpretata in senso estensivo, comprensiva della lesione di interessi rilevanti per l'ordinamento.
Richiamato come snodo dell'evoluzione normativa che ha ampliato il fondamento della responsabilità civile della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti.
Massime di principio
- La tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile solo quando il danno sia conseguenza immediata e diretta della illegittimità del provvedimento impugnato; non basta che la condotta sia in qualche modo riferibile all'esercizio di pubbliche funzioni.
- Se il privato lamenta la lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa per una condotta difforme da buona fede e correttezza, la controversia appartiene al giudice ordinario anche se non sia stato emanato alcun provvedimento amministrativo.
- La domanda risarcitoria contro singoli funzionari pubblici, autori materiali di atti o omissioni nell'esercizio delle funzioni, è devoluta al giudice ordinario, perché il funzionario non coincide con la pubblica amministrazione ai fini dell'art. 103 Cost.
- L'azione di manleva o garanzia nei confronti dell'assicuratore, per la sua natura privatistica, segue la giurisdizione ordinaria e non è attratta dalla giurisdizione amministrativa.
- Le controversie aventi ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno da condotta dell'amministrazione, senza contestazione della pretesa tributaria sostanziale, non appartengono alla giurisdizione tributaria.
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