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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37187/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello di Roma, della domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge n. 89 del 2001 per la durata asseritamente irragionevole di un processo penale presupposto. Nel giudizio penale era intervenuta dichiarazione di prescrizione del reato con riferimento all'imputato. La Corte territoriale ha applicato la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), della legge n. 89 del 2001, ritenendo che il richiedente non avesse fornito prova contraria. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89 del 2001 e dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU, sostenendo che il pregiudizio doveva considerarsi provato almeno nella sua componente generica, e ha inoltre censurato l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato le prove documentali prodotte né le richieste istruttorie relative all'acquisizione di documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, trattandoli unitariamente per connessione argomentativa. Ha affermato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), legge n. 89 del 2001, in caso di prescrizione del reato nel processo penale, opera come presunzione iuris tantum e impone al richiedente di provare un effettivo danno non patrimoniale nonostante la prescrizione. La norma disciplina l'onere della prova e si applica alla domanda proposta dopo la sua entrata in vigore. Nel caso concreto, il ricorrente si era limitato ad allegare un generico pregiudizio, senza indicare circostanze idonee a vincere la presunzione di legge; perciò la decisione della Corte d'appello è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore del Ministero. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché il procedimento era esente.

Norme richiamate

  • L. n. 89/2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. a)

    In caso di declaratoria di prescrizione del reato nel processo penale, il pregiudizio da irragionevole durata non si presume in favore dell'imputato, salvo prova contraria; si tratta di una presunzione iuris tantum che pone a carico del richiedente l'onere di dimostrare l'effettivo danno non patrimoniale subito.

  • L. n. 89/2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter

    Le soglie di durata del processo non neutralizzano automaticamente la presunzione di insussistenza del danno prevista dal comma 2-sexies; non è sufficiente il solo superamento dei termini per superare la presunzione.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Invocato dal ricorrente come parametro della tutela per durata irragionevole del processo, ma non ritenuto violato nel caso concreto, poiché la disciplina interna sull'onere probatorio è stata giudicata correttamente applicata.

  • art. 11 disp. att. c.c.

    Richiamato per affermare l'applicazione della nuova disciplina alla domanda proposta dopo l'entrata in vigore della norma, quale ius superveniens incidente sugli effetti della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non è stata disposta la dichiarazione di ulteriore contributo unificato perché il procedimento era esente dal pagamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • La previsione dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 introduce una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo penale quando intervenga la prescrizione del reato, con conseguente onere per il richiedente di fornire prova contraria dell'effettivo danno subito.
  • La norma non incide sul fatto generatore del diritto all'equa riparazione, ma sul riparto dell'onere probatorio: il superamento della durata ragionevole non basta, da solo, a fondare automaticamente il diritto all'indennizzo nei casi tipizzati dal legislatore.
  • Per vincere la presunzione di legge non è sufficiente allegare un pregiudizio generico o il mero mancato rispetto dei termini di durata del processo; occorre dedurre e provare circostanze concrete idonee a dimostrare un reale patema d'animo o altro danno non patrimoniale.
  • La disciplina introdotta successivamente si applica alle domande di equa riparazione proposte dopo la sua entrata in vigore, in quanto norma che regola la formazione e la valutazione della prova nel processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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