Cassazione Penale, Sentenza n. 24709/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un tentativo di omicidio aggravato nei confronti dell’ex fidanzata: secondo l’imputazione, l’indagato avrebbe aggredito la donna in strada con un coltello, colpendola ripetutamente, senza portare a termine l’omicidio solo per l’intervento di un passante. Il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma il tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha ripristinato la custodia in carcere. Contro tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) vizio di motivazione sulla pericolosità, perché il giudice avrebbe valorizzato le modalità del fatto più che la persona dell’agente; 2) carenza di motivazione sul mancato raggiungimento di un equilibrio psico-affettivo stabile, sostenendo che la carcerazione avrebbe avuto effetto di "reset" dello stato psichico; 3) erronea prognosi di fuga o elusione dei controlli, evidenziando che i comportamenti successivi al fatto sarebbero dipesi da una condizione patologica non più attuale; 4) erronea valutazione dell’inidoneità dei domiciliari per la distanza dalla vittima, perché il braccialetto elettronico avrebbe consentito il controllo; 5) travisamento della perizia, da cui emergerebbe un disturbo psichico e non tratti narcisistici e istrionici idonei a giustificare la misura più grave; 6) erronea affermazione circa l’assenza di prova di un equilibrio stabile, richiamando colloqui psicoterapeutici successivi alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, quarto motivo e inammissibili il secondo, terzo, quinto e sesto motivo. In particolare, ha affermato che, nella valutazione del pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., le modalità del fatto e le circostanze concrete in cui esso è stato commesso sono elementi imprescindibili; che l’assenza di precedenti penali non esclude di per sé la pericolosità; che il ricorso non si confrontava con la motivazione del riesame ed era assertivo e generico; che gli elementi sopravvenuti alla decisione non possono incidere sulla validità dell’ordinanza impugnata; e che il giudice può considerare, ai fini dell’art. 284, comma 1-bis, c.p.p., la prossimità del domicilio alla persona offesa come indice di inidoneità dei domiciliari a tutelare le esigenze cautelari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 575 c.p. per descrivere il titolo di reato contestato, ossia il tentativo di omicidio.
Norma incriminatrice dell’omicidio volontario, qui evocata quale reato oggetto del tentativo contestato.
Richiamato per la sinteticità dell’esposizione dei motivi di ricorso.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte ribadisce che la prognosi cautelare di reiterazione va fondata su dati concreti, incluse le modalità della condotta e le circostanze del fatto, oltre agli eventuali precedenti.
Richiamato in relazione agli strumenti di controllo elettronico a supporto degli arresti domiciliari.
il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato
La Corte valorizza la norma come base per considerare la distanza del domicilio dalla vittima nella scelta del luogo di esecuzione dei domiciliari.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Menziionato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato in sede cautelare, il giudice può e deve valorizzare le modalità concrete della condotta e le circostanze in cui il fatto si è svolto, poiché costituiscono indici essenziali della prognosi di recidiva.
- L’assenza di precedenti penali non esclude di per sé la pericolosità cautelare: è solo uno degli elementi del giudizio e non ha valore decisivo.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi probatori rilevanti; sono inammissibili doglianze assertive, generiche o costruite su estratti parziali e non contestualizzati degli atti.
- Nel sindacato di legittimità non possono essere valorizzati fatti o elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, poiché la verifica della motivazione va compiuta sulla base del materiale esistente al momento dell’ordinanza.
- In tema di arresti domiciliari, il giudice può tenere conto anche della vicinanza del domicilio alla persona offesa, perché l’art. 284, comma 1-bis, c.p.p. impone che il luogo della misura assicuri prioritariamente la tutela della vittima; la valutazione della soglia di distanza rilevante è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- Il braccialetto elettronico è uno strumento di controllo, ma non neutralizza automaticamente l’inidoneità dei domiciliari quando il contesto concreto evidenzi una persistente esigenza di protezione della persona offesa.
- La pericolosità cautelare può essere desunta anche da elementi psichici e comportamentali concreti, ma la censura in cassazione deve misurarsi con l’effettivo percorso argomentativo del giudice di merito e con la prova effettivamente valutata da quest’ultimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24836/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24846/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24879/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24897/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →