Cassazione Civile, Ordinanza n. 08703/2024 del 02/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario aveva chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, per poter accedere al proprio lotto sul quale aveva ottenuto un permesso di costruire ma non poteva completare i lavori per mancanza di accesso con mezzi meccanici. Il tribunale aveva accertato l’interclusione del fondo e la corte d’appello aveva confermato la decisione. Il condominio proprietario del fondo asservito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 1051 c.c. per avere ritenuto intercluso il fondo dominante; (2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’interclusione dipendeva dalle scelte dei genitori del proprietario e dalle sue scelte progettuali; (3) violazione degli artt. 1054 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il richiedente dovesse prima rivolgersi ai suoi danti causa e che, prima della donazione, il fondo avesse accessi comodi; (4) violazione dell’art. 1051 c.c. per avere imposto il passaggio su area destinata a cortile condominiale, deducendo anche motivazione apparente. La Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate: inammissibili quelle sul fatto decisivo per la doppia conforme e quelle che miravano a una nuova valutazione del merito; infondata l’interpretazione dell’art. 1054 c.c., applicabile alle sole divisioni in senso tecnico (scioglimento di comunione), non alla mera donazione di una porzione di fondo; infondata anche la doglianza sul cortile, perché l’esenzione dell’art. 1051, comma 4, c.c. opera solo come criterio di preferenza tra percorsi alternativi e non come divieto assoluto, e il giudice di merito aveva motivatamente scelto la soluzione meno gravosa. È stato inoltre richiamato il principio per cui l’interclusione derivata da iniziativa edilizia può essere tutelata solo se la domanda è proposta prima dell’intervento, circostanza qui rispettata. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il condominio alle spese, dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato integralmente la decisione di merito che aveva riconosciuto l’interclusione del fondo del resistente e la conseguente possibilità di costituire servitù coattiva di passaggio, ritenendo corretta la valutazione comparativa dei tracciati e non ravvisando né violazioni di legge né vizi motivazionali rilevanti. Ha dichiarato inammissibili alcune censure perché volte a ottenere una nuova valutazione del fatto in presenza di doppia conforme, ha respinto quelle restanti perché l’art. 1054 c.c. non si applica alla donazione frazionaria di un fondo e perché l’art. 1051, comma 4, c.c. non introduce un’esenzione assoluta per cortili e aree analoghe. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la servitù coattiva di passaggio; il giudice deve accertare l’interclusione e individuare il tracciato secondo il criterio del minor aggravio compatibile con il soddisfacimento delle esigenze del fondo dominante. L’esenzione per case, cortili, giardini e aie non è assoluta ma opera come criterio di preferenza quando esistano alternative praticabili.
È richiamato come norma che estende alla servitù di passaggio su fondo non intercluso il criterio di priorità dei percorsi meno invasivi previsto dall’art. 1051, comma 4, c.c.
Si applica, nel secondo comma, alle divisioni intese come scioglimento della comunione, non alla semplice separazione materiale di una porzione di fondo realizzata con donazione.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non vi ravvisa una violazione autonomamente decisiva, perché la questione si risolve nella valutazione delle prove e nell’applicazione delle norme sulla servitù coattiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 348-ter ultimo comma c.p.c.
Viene richiamato per affermare l’inammissibilità della censura per omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme.
È menzionato solo per descrivere il provvedimento cautelare che aveva autorizzato il transito in corso di causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Impone, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di riesame del fatto e delle prove: la valutazione del materiale istruttorio e la scelta delle fonti ritenute più attendibili spettano al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nella misura in cui mira a contestare l’omesso esame di fatti già scrutinati dai giudici di merito.
- Ai fini della servitù coattiva di passaggio, l’interclusione va accertata in concreto tenendo conto della destinazione del fondo e della possibilità di accesso utile anche con mezzi idonei all’uso normale del bene; la presenza di un accesso soltanto pedonale o precario non esclude l’interclusione se non consente il normale godimento del fondo.
- L’art. 1051, comma 4, c.c. non attribuisce un’esenzione assoluta a cortili, giardini, aie e case, ma impone di preferire, ove esistano, soluzioni alternative che evitino o riducano l’incidenza su tali aree; se non vi sono percorsi equivalenti, la servitù può essere costituita anche su di esse.
- L’art. 1054 c.c. sulla servitù coattiva in favore del fondo alienato o diviso si riferisce alla divisione in senso tecnico, cioè allo scioglimento della comunione, non alla mera donazione di una porzione di fondo originariamente unitario.
- Quando l’interclusione derivi da una scelta edilizia del proprietario del fondo dominante, la tutela coattiva richiede che la domanda sia proposta prima della realizzazione dell’intervento, così da consentire al giudice una valutazione piena delle soluzioni possibili; se ciò avviene, il principio non osta alla costituzione della servitù.
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