Ordinanza n. 68/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensiva - della Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 1324 del 31.12.2025, comunicata in pari data, con cui è stata approvata l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Lido City”, individuata dal PUD con il numero 190, in favore della società controinteressata Code Beach S.r.l.; - dell’Avviso di selezione pubblica n. 7 del 20.8.2024, nella parte in cui non prevede criteri per la determinazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e la mancata considerazione degli investimenti effettuati dal medesimo; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi il verbale n. 1 di valutazione della busta amministrativa del 6.11.2025, con cui è stata disposta l’ammissione della controinteressata, e i verbali della Commissione giudicatrice n. 1, 2 e 3, recanti la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione; - della comunicazione del 31.12.2025, con cui si è invitato l’aggiudicatario a trasmettere la documentazione utile al rilascio del titolo concessorio; - delle comunicazioni del 15.1.2026 e del 17.2.2026, con cui si è richiesta alla ricorrente la riconsegna dei beni demaniali; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione con la controinteressata, ove eventualmente stipulato, e la contestuale declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare il relativo contratto, ovvero, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente monetario; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva urgente - degli atti già impugnati con ricorso del 19.2.2026, inclusi: i) la Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 1324 del 31.12.2025, comunicata in pari data, con cui è stata approvata l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa in Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Lido City”, individuata dal PUD con il numero 190, in favore della società controinteressata Code Beach S.r.l.; ii) tutti i verbali di gara, ivi inclusi il verbale n. 1 di valutazione della busta amministrativa del 6.11.2025, con cui è stata disposta l’ammissione della controinteressata, e i verbali della Commissione giudicatrice n. 1, 2 e 3, recanti la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione; iii) la comunicazione del 31.12.2025, con cui si è invitato l’aggiudicatario a trasmettere la documentazione utile al rilascio del titolo concessorio; iv) le comunicazioni del 15.1.2026 e del 17.2.2026, con cui si è richiesta alla ricorrente la riconsegna dei beni demaniali; - dell’ordinanza dell’8.4.2026, di sgombero e ripristino dei luoghi ex art. 54 Cod. Nav. – PUD n.190, n.54, con cui il Comune ingiungeva alla ricorrente di sgomberare l’area demaniale marittima, da tutti i beni, cose e/o manufatti di sua proprietà e di riconsegnare l’area, con rimessione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro il termine perentorio dalla notifica della suddetta ordinanza; - delle note con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha sollecitato la riconsegna dei beni demaniali marittimi, incluse la nota prot. 14629 del 24.4.2026, omettendo di comunicare alla ricorrente: i) la mancata presentazione, da parte della controinteressata, della documentazione richiesta per la stipulazione del disciplinare; ii) il mancato rilascio del titolo concessorio; iii) il mancato rilascio dell’autorizzazione all’occupazione anticipata; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, nonché per la declaratoria - dell’esclusione dalla procedura e/o della decadenza della controinteressata, per la mancata presentazione della documentazione utile al rilascio del titolo concessorio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e per la contestuale declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione della concessione, - e dell’inefficacia del contratto di concessione con la controinteressata, ove eventualmente stipulato, e la contestuale declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare il relativo contratto, ovvero, in via subordinata, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente monetario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima turistico-ricreativa, atti della procedura selettiva e successivi atti di riconsegna e sgombero dell'area demaniale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'aggiudicazione della concessione demaniale marittima in favore della società controinteressata, l'avviso di selezione nella parte relativa alla mancata previsione di criteri per l'indennizzo del concessionario uscente e alla mancata considerazione degli investimenti effettuati, i verbali di gara e gli atti conseguenti. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato l'ordinanza comunale di sgombero e ripristino dei luoghi adottata ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav., nonché le richieste di riconsegna dei beni demaniali, deducendo anche la mancata comunicazione di circostanze relative alla documentazione e al rilascio del titolo concessorio della controinteressata. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, l'assegnazione della concessione o, in subordine, il risarcimento del danno. L'ordinanza non esamina i motivi di merito, poiché la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare dichiarata dalla ricorrente con atto depositato il 28 maggio 2026. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora né la fondatezza delle censure contro l'aggiudicazione, la procedura di selezione o gli atti di sgombero. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle relative alla fase cautelare, è stata riservata alla decisione definitiva. La trattazione del ricorso nel merito resta fissata all'udienza pubblica del 10 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nella fase cautelare; tuttavia, a seguito della rinuncia della ricorrente, il giudice si è limitato a prenderne atto senza pronunciarsi sui presupposti della sospensione.
art. 54 Cod. Nav.
È richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di sgombero e ripristino dei luoghi impugnata con i motivi aggiunti.
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