Cassazione Penale, Ordinanza n. 14594/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena originariamente concessa con una sentenza divenuta irrevocabile nel 2016. La revoca era stata disposta perché, nel quinquennio successivo a tale irrevocabilità, l'interessato aveva riportato un'ulteriore condanna definitiva per più reati in materia di stupefacenti, commessi tra novembre e dicembre 2018. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva un asserito difetto di motivazione sulla revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, c.p., sostenendosi che il provvedimento non avrebbe adeguatamente spiegato i presupposti della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato. Ha osservato che l'ordinanza impugnata richiamava in modo puntuale sia la data di irrevocabilità della prima sentenza di concessione del beneficio sia la data di commissione dei nuovi reati, ricadente nel quinquennio rilevante. Ha inoltre ribadito che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, c.p. si computa dalla data in cui la sentenza di concessione del beneficio è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, comma primo, c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
prevede la revoca della sospensione condizionale della pena quando, nel periodo rilevante, il condannato riporti una nuova condanna nei casi previsti dalla legge; la revoca opera di diritto.
il termine quinquennale o biennale per la conservazione del beneficio va computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che concede la sospensione condizionale della pena.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato solo come titolo dei reati oggetto della seconda condanna, commessi in materia di stupefacenti.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine di prova previsto dall'art. 163 c.p. decorre dalla data in cui la sentenza concessiva del beneficio diventa irrevocabile, non dalla data della pronuncia di primo grado o di altro momento anteriore.
- La revoca del beneficio opera di diritto quando, entro il termine rilevante, il condannato commette o riporta una nuova condanna per fatti ostativi; il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a verificare la ricorrenza dei presupposti temporali e oggettivi.
- La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente se indica in modo chiaro la data di irrevocabilità della sentenza che concesse il beneficio e la data di commissione dei nuovi reati, consentendo il controllo sul rispetto del quinquennio o biennio.
- Un ricorso che si limiti a denunciare un generico difetto di motivazione, senza confrontarsi con gli specifici elementi richiamati nel provvedimento impugnato, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →