Cassazione Civile, Ordinanza n. 34244/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR Calabria aveva accolto l’impugnazione della contribuente, dichiarando a sua volta inammissibile la costituzione in appello dell’Agenzia delle entrate-riscossione. La CTR aveva ritenuto che il difensore dell’Agenzia fosse privo di ius postulandi perché l’ente non sarebbe stato legittimato a conferire procura a un avvocato del libero foro, e aveva quindi reputato inutilizzabile la documentazione prodotta dall’Agenzia sulla notifica delle cartelle prodromiche. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-riscossione e sostenendo che il giudice di merito abbia erroneamente escluso la possibilità di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro senza necessità di formalità ulteriori.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’Agenzia delle entrate-riscossione può avvalersi, oltre che dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione e nei limiti previsti, anche di avvocati del libero foro, senza bisogno di delibere o altre formalità, nei casi non riservati o quando l’Avvocatura non sia disponibile. La sentenza impugnata viene quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione denunciata nel motivo di ricorso
è il parametro processuale invocato per censurare l’errore del giudice di merito sulla regolare costituzione dell’Agenzia.
artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
richiamati nel motivo di ricorso
disciplinano la rappresentanza e difesa nel processo tributario e sono invocati per sostenere la legittimità del patrocinio conferito dall’Agenzia.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
"Lo stesso ente può altresì avvalersi... di avvocati del libero foro"
la norma consente all’Agenzia di avvalersi, oltre che dell’Avvocatura dello Stato, anche di avvocati del libero foro secondo specifici criteri, senza imporre in via generale ulteriori formalità.
art. 4-novies, comma 1, d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019
norma di interpretazione autentica richiamata in sentenza
chiarisce ex tunc che la disciplina dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 opera solo nei casi in cui l’Agenzia intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
"apposita motivata delibera"
la delibera motivata è necessaria solo quando la controversia rientra tra quelle riservate all’Avvocatura dello Stato e l’Agenzia intenda comunque non avvalersene; non serve nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura o fuori dalle materie riservate.
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016
richiamati dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
sono indicati come limiti da rispettare per il ricorso agli avvocati del libero foro.
richiamato per la trattazione camerale
regola il procedimento in camera di consiglio non partecipata in cassazione.
principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.
la Corte richiama il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite quale criterio risolutivo della controversia.
Massime di principio
- L’Agenzia delle entrate-riscossione può validamente stare in giudizio mediante avvocati del libero foro nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato dalla convenzione o quando quest’ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio, senza necessità di una delibera motivata o di ulteriori formalità.
- La delibera motivata prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 è richiesta solo se la lite rientra tra quelle convenzionalmente riservate all’Avvocatura dello Stato e l’Agenzia scelga di non avvalersene; non opera nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura.
- Nei rapporti di rappresentanza e difesa dell’Agenzia, la verifica della legittimazione processuale del difensore va condotta alla luce del combinato disposto tra normativa primaria, convenzione e disciplina interpretativa sopravvenuta, senza pretendere allegazioni o produzioni documentali ulteriori quando il presupposto è implicitamente desumibile dalla scelta del patrocinio.
- Se la costituzione dell’Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro è conforme al sistema normativo, non può essere dichiarata inammissibile né può essere esclusa l’utilizzabilità della documentazione difensiva prodotta in giudizio per tale sola ragione.
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