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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43301/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva: Belardinelli deduce l'assenza del dolo e sostiene di essere stata mera "testa di legno" (amministratrice formale, non effettiva) e censura il calcolo della pena (mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 63 c.p.). Vitalucci lamenta la mancata valutazione della presunta irrilevanza penale della sua condotta e contesta la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità e per carenza di tempestiva e specifica deduzione delle questioni di fatto in sede di appello. Per Belardinelli la Corte ha rilevato che la contestazione del ruolo di mera "testa di legno" non era stata sollevata tempestivamente e che gli elementi istruttori non dimostravano l'assenza di poteri amministrativi. Sul punto della pena, la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza perché le circostanze attenuanti generiche erano state valutate in regime di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante ex art. 219 l.fall. Per Vitalucci i motivi sono stati ritenuti generici e privi di confronto puntuale con la motivazione impugnata. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in euro 3.000,13.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la materia impugnabile in Cassazione in relazione alla posizione dei singoli ricorrenti; i motivi devono essere distinti nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Impone che l'atto di appello indichi le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento delle doglianze; la mancata deduzione specifica rende inammissibile la censura in Cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Vieta la devoluzione in Cassazione di questioni di fatto non tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; la Corte non può riesaminare nuovi elementi istruttori non presentati in appello.

  • art. 63, terzo comma, cod. pen.

    Regola la determinazione del beneficio per le circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha operato un giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e circostanza aggravante a effetto speciale, escludendo la riduzione ulteriore dedotta dalla ricorrente.

  • art. 219, primo comma, l. fall.

    Circostanza aggravante a effetto speciale prevista dalla legge fallimentare la cui applicazione, nel caso concreto, è stata neutralizzata dal giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.

  • art. 2639 cod. civ.

    Secondo la Corte, la norma non impedisce che l'esercizio dei poteri dell'amministratore di fatto coesista con l'attività di altri soggetti; la mera attribuzione del ruolo di amministratore di fatto a terzi non implica automaticamente che l'amministratore formale sia una 'testa di legno'.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando il motivo d'appello non contenga un confronto specifico con la motivazione impugnata; la genericità conduce all'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere rinnovati o introdotti fatti nuovi: le questioni di fatto devono essere dedotte tempestivamente in appello per poter essere esaminate.
  • Motivi formulati in modo generico o senza confronto specifico con la motivazione impugnata sono generalmente dichiarati inammissibili.
  • La mera affermazione di essere "testa di legno" non basta: occorre che tale stato sia specificamente dedotto e provato nelle sedi di merito; l'esistenza di un amministratore di fatto non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore formale.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è valutazione tipica del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi di illogicità o arbitrarietà.
  • Chi propone ricorso deve indicare in modo preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto contestati; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e somme a titolo di ammenda.

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