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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23865/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Al ricorrente era stato contestato il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione alla frontiera (art. 3 D.Lgs. n.195/2008) per non avere comunicato al passaggio dalla Svizzera all'Italia il possesso di una cartella ipotecaria al portatore (titolo documentale svizzero) del valore nominale di 450.000 CHF. L'Amministrazione aveva irrogato una sanzione amministrativa per equiparare la cartella ipotecaria al denaro contante o ai titoli negoziabili al portatore soggetti a obbligo di dichiarazione. Le decisioni di primo e secondo grado avevano ritenuto la cartella equiparabile al denaro per la sua trasferibilità e avevano confermato la sanzione. In Cassazione si è discusso se la cartella ipotecaria documentale al portatore, secondo la disciplina del codice civile svizzero, rientri nell'ambito applicativo dell'art. 3 D.Lgs. n.195/2008 o nell'elenco dei titoli equiparati dall'art. 1 comma 1 lett. c) n.2.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Barsotti. Ha ritenuto che la cartella ipotecaria documentale al portatore, così come disciplinata dal codice civile svizzero (artt. 842, 860 e ss.), incorpora un credito personale garantito da pegno immobiliare trasferibile solo con la consegna del titolo e subordinato a condizioni (consenso del proprietario del fondo, possibile opponibilità di eccezioni personali del debitore, efficacia subordinata alle risultanze del registro fondiario). Perciò manca il requisito dell'immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento, caratteristica essenziale, oltre all'immediata trasferibilità, che giustifica l'assimilazione al denaro contante prevista dall'art. 1 comma 1 lett. c) n.2 e l'applicazione delle sanzioni dell'art. 3. Ne è conseguita la dichiarazione del seguente principio di diritto: la cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 3 D.Lgs. n.195/2008 perché non rientra né nella nozione di denaro contante né fra i titoli di credito equiparati, per difetto dei requisiti di libera trasferibilità a qualunque terzo e di immediata riutilizzabilità. È stato annullato il decreto sanzionatorio n. 418200 del 9.11.2015; le spese processuali sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.195/2008 (art. 3)

    "chiunque entri nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non é soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete"

    La norma riguarda espressamente il trasporto di denaro contante e l'invio tramite vaglia/titoli equivalenti; la Corte ha ritenuto che la sanzione prevista dall'art.3 non si estenda a strumenti che non posseggono le caratteristiche intrinseche del contante (in particolare l'immediata riutilizzabilità).

  • D.Lgs. n.195/2008 (art. 1 comma 1 lett. c) n.2)

    "gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario"

    Questa disposizione estende l'assimilazione al contante a titoli che sono immediatamente trasferibili e, soprattutto, immediatamente riutilizzabili come strumenti di pagamento. La Corte ha ritenuto che la cartella ipotecaria svizzera non rientri in tale elenco né ne abbia le caratteristiche essenziali.

  • Codice civile svizzero (art. 842)

    "La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. ... Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale"

    La Corte ha richiamato questa norma per evidenziare la natura di credito personale garantito della cartella ipotecaria e la possibilità per il debitore di opporre eccezioni; ciò mostra l'assenza del carattere astrattamente monetizzabile proprio dei titoli assimilati al contante.

  • Codice civile svizzero (artt. 860-864)

    "Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo... I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del proprietario del fondo gravato... Il credito risultante da una cartella ipotecaria documentale non può essere alienato, dato in pegno o in qualsiasi modo negoziato se non con il possesso del titolo... Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all’acquirente."

    La disciplina documentale svizzera dimostra che la cartella è un titolo che incorpora un credito garantito e la sua trasferibilità è condizionata (consenso del proprietario, corrispondenza con il registro fondiario), non realizzando una monetizzabilità immediata.

  • Regolamento (CE) n.1889/2005

    Il D.Lgs. n.195/2008 si ispira e recepisce le nozioni e gli obblighi imposti dal regolamento UE su dichiarazioni di denaro contante; la Corte ha richiamato la derivazione normativa per sottolineare i limiti e la ratio del divieto di elusione e della necessità di tracciabilità, confermando che l'equiparazione al contante deve rispettare le caratteristiche richiamate dal regolamento.

  • Codice di procedura civile (art. 384 comma 2)

    La Corte ha deciso la causa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto in base alla norma che consente la decisione nel merito quando non sono necessari accertamenti istruttori.

Massime di principio

  • Per valutare l'obbligo di dichiarazione alla frontiera, non basta la sola forma 'al portatore' del titolo: occorre verificare la reale natura giuridica dell'atto secondo la legge che lo regola e le sue caratteristiche operative (trasferibilità e riutilizzabilità).
  • L'assimilazione di un titolo al denaro contante ai fini dell'art. 3 D.Lgs. n.195/2008 richiede non solo trasferibilità ma anche l'immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento; strumenti che richiedono procedure esecutive o l'intervento di circuiti/istituti per essere monetizzati non rientrano automaticamente nell'obbligo di dichiarazione.
  • Se il titolo è disciplinato da diritto straniero, va interpretato alla luce della normativa nazionale che lo disciplina: elementi come il consenso del proprietario, le risultanze del registro fondiario e la opponibilità di eccezioni personali possono escluderne l'equiparazione al contante.
  • In assenza di elementi che dimostrino la capacità dell'oggetto trasportato di essere speso/immediamente monetizzato, la sanzione prevista dall'art. 3 non può essere applicata per analogia. È dunque decisivo l'accertamento delle caratteristiche funzionali del bene/titolo.
  • La buona fede e la tracciabilità dei pagamenti che hanno originato il credito garantito dal titolo (es. finanziamenti documentati con bonifici tracciabili) possono rafforzare la posizione del portatore in sede difensiva, anche se la decisione qui si fonda principalmente sulla natura giuridica del titolo.
  • Prima di imporre sanzioni doganali per mancata dichiarazione, l'Amministrazione dovrebbe accertare e motivare l'assimilazione del bene al denaro contante, dimostrando la presenza dei requisiti di immediata trasferibilità e riutilizzabilità.
  • In casi simili è utile acquisire e documentare la disciplina del titolo nel paese di origine (estratti del registro fondiario, norme applicabili, condizioni di trasferimento) per dimostrare l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa sulla circolazione transfrontaliera di contanti.

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