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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23897/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva annullato la sanzione disciplinare (sospensione di 3 mesi) irrogata al notaio Valerio Scipione per avere aperto una sede secondaria a Ostia, nel medesimo territorio comunale di Roma, senza la comunicazione prevista dalle norme deontologiche. Il Consiglio notarile deduceva violazione dell'art. 26 della legge notarile (n. 89/1913, come riformulato nel 2012 e 2017) e dell'art. 7 delle norme deontologiche (principio di unicità della sede nel medesimo comune) e, in motivo secondario, contestava che la comunicazione inviata dal resistente riguardava un ufficio per la lavorazione protesti, cambiali e assegni e non la sede secondaria, configurando comunque violazione dell'art. 12 delle norme disciplinari. La Corte distrettuale, invece, aveva ritenuto che le modifiche dell'art. 26 avrebbero ampliato l'ambito territoriale d'esercizio dei notai e che la comunicazione del 22.6.2012 fosse idonea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere: il notaio Scipione è stato collocato a riposo per limiti di età, per cui anche in caso di accoglimento del ricorso non sarebbe più applicabile alcuna sanzione disciplinare e il Consiglio notarile ha perduto l'interesse alla pronuncia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. Inoltre la Corte ha precisato che non è applicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la declaratoria di inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la valutazione della fondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 26 L. 89/1913 (legge notarile), come riformulato nel 2012 e nel 2017

    La Corte d'appello aveva interpretato le modifiche come un ampliamento dell'ambito territoriale entro il quale il notaio può esercitare, ritenendo che potesse aprire una sede secondaria in altro comune della regione/distretto; la Cassazione non si è pronunciata sul merito della questione segnalandone la novità e decidendo per motivi processuali (cessazione della materia del contendere).

  • art. 7 delle norme di deontologia professionale dei notai

    La normativa deontologica vieta l'apertura di un altro ufficio nel medesimo comune oltre alla sede principale; il Consiglio sosteneva che tale divieto non fosse stato abrogato dalle modifiche legislative, questione però non risolta dalla Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 12 delle norme disciplinari (comunicazione apertura sede)

    Disputa sul fatto materiale: il Consiglio sosteneva che la comunicazione fatta dal notaio riguardasse un ufficio per la lavorazione protesti e non la sede secondaria, configurando comunque omissione di comunicazione; la Corte di merito aveva ritenuto la comunicazione sufficiente, ma la Cassazione non ha esaminato il motivo per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 147 L. 89/1913

    Richiamata nei motivi di ricorso in relazione alle norme disciplinari applicabili; la Cassazione non ha affrontato il merito dell'interpretazione normativa per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    La Corte ha stabilito che il meccanismo che prevede il raddoppio del contributo unificato si applica solo se il ricorso in cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con ordinaria inammissibilità; non si applica quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare perde lo status professionale (es. collocamento a riposo), viene meno l'interesse del disciplinante e del disciplinato: il giudizio disciplinare può divenire inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere interrompe il processo senza pronunciare sul merito e può comportare la compensazione delle spese di lite.
  • Quando si contesta la mancata comunicazione di apertura di una sede secondaria, è importante verificare con precisione la natura dell'atto comunicato (se si trattava effettivamente di comunicazione di sede secondaria o di altro ufficio operativo) perché la qualificazione fattuale è centrale per l'applicabilità delle norme deontologiche.
  • Le modifiche legislative (es. reforme dell'art. 26 L.N.) che ampliano l'ambito territoriale di esercizio dei notai possono creare questioni interpretative nuove rispetto alle regole deontologiche preesistenti; tuttavia, tali questioni possono rimanere irrisolte se il procedimento viene estinto per sopravvenuta mancanza di interesse.
  • In materia di spese processuali e contributo unificato, la natura della conclusione del ricorso (accoglimento, rigetto, inammissibilità ordinaria o sopravvenuta cessazione) è determinante per l'eventuale applicazione di misure come il raddoppio del contributo.

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