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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23862/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di pagamento dei compensi professionali avanzata dall'avv. Roberto Mantovano per l'attività di difesa svolta in favore di Pamela Saracino in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Latina aveva respinto la domanda ritenendo che, essendo incontestata la convivenza more uxorio (2017-2019) e avendo le parti avuto una figlia, l'attività difensiva fosse riconducibile a un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., che non dà diritto a compenso. In appello per cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, vizi di motivazione e errori probatori (onus della prova sulla convivenza) e, decisivo, un vizio procedurale: il giudizio in materia di liquidazione onorari è soggetto al rito sommario del d.lgs. 150/2011 che richiede il trattamento collegiale; sicché la pronuncia resa da un collegio che non ha assistito alla discussione (poiché la causa era stata trattata dal giudice monocratico) è nulla ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (vizio procedurale), dichiarato assorbite le altre censure, cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa al Tribunale di Latina in diversa composizione per il proseguo e per la pronuncia sulle spese di legittimità. In sostanza la decisione di merito è stata annullata per nullità derivante dalla mancata composizione collegiale richiesta per le controversie di liquidazione degli onorari e la questione sul merito (esistenza di obbligazione naturale e onere della prova) non è stata risolta dalla Corte di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2034 c.c.

    Norma sulla 'obbligazione naturale' richiamata dal Tribunale per escludere il diritto a compenso; dalla Cassazione non è stata però svolta una valutazione sostanziale su questo punto, perché la questione è stata risolta per vizi procedurali.

  • d.lgs. n. 150/2011 (art. 14 e art. 3)

    Il procedimento per la liquidazione degli onorari giudiziali è regolato dal rito sommario previsto dal d.lgs. 150/2011; tale disciplina richiede che la trattazione e le attività principali si svolgano davanti al collegio, con possibile delega al relatore solo per l'assunzione dei mezzi istruttori. La Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tale composizione collegiale invalidi la pronuncia.

  • art. 276 c.p.c.

    Principio formale: la pronuncia deliberata da un collegio che non ha partecipato alla discussione è nulla. La Corte ha invocato questa norma per cassare l'ordinanza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella censura del ricorrente (onus della prova), ossia sul chi deve provare la convivenza; la Corte di legittimità non ha deciso sul merito, quindi l'interpretazione non è stata risolta in questa sede.

  • L. n. 76/2016

    Richiamata dal ricorrente nella prospettazione fattuale relativa alle unioni civili e allo stato personale della controparte; anche qui la Corte non si è pronunciata sul merito della questione sostanziale.

  • art. 111 Cost.

    Citato nella censura per profili di diritto processuale e contraddittorio (principio del giusto processo); la Corte ha risolto la controversia sul piano di un vizio procedurale formale richiamando l'obbligo del contraddittorio davanti al collegio.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili, disciplinate dal d.lgs. 150/2011, devono rispettare la forma collegiale prescritta: decisioni assunte da collegi che non hanno partecipato alla discussione sono nulle (art. 276 c.p.c.).
  • Se il difensore intende negare o riconoscere compensi richiamando l'istituto dell'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), è necessario che il fatto costitutivo (es. convivenza, natura del rapporto che giustifica la gratuità) sia provato; l'onere della prova ricade su chi allega la circostanza.
  • Quando si rilevano vizii formali relativi alla composizione del giudice o al rispetto del rito sommario, tali vizi possono essere decisivi e portare alla cassazione senza che la Cassazione entri nel merito sostanziale della controversia.
  • In ipotesi similari il ricorrente deve valutare ed eccepire tempestivamente la nullità per violazione formale del rito (es. mancata trattazione collegiale), mentre il resistente deve curare la prova dei fatti allegati (convivenza, gratuità della prestazione) per evitare che la questione torni ad essere decisa nel merito da un nuovo collegio.
  • La sentenza di cassazione per vizi procedurali comporta il rinvio al giudice di merito in diversa composizione, quindi la parte che ritiene di avere diritto al compenso potrà riproporre la domanda e dovrà essere pronta a fornire la prova dei presupposti sostanziali.

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